Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia origina da una causa di scioglimento di due comunioni ereditarie nella quale una parte aveva proposto, in via incidentale, querela di falso contro un testamento attribuito a una defunta. Il Tribunale di Roma aveva respinto la querela di falso e contro tale decisione era stato proposto appello. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'atto di impugnazione non era stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari e, dopo la concessione di un termine per rinnovare la notifica, la rinnovazione era stata eseguita solo nei confronti di alcuni destinatari ed era viziata per difetti formali ex l. 53/1994; inoltre, per una delle società intimate non era stato depositato l'avviso di ricevimento, sicché non risultava provata la rituale rinnovazione della notificazione. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 3-bis e 11 l. 53/1994 e 156 c.p.c., sostenendosi che le nullità della rinnovazione notificatoria sarebbero state sanate dal raggiungimento dello scopo, anche perché insieme all'atto sarebbe stato notificato il verbale di udienza di riferimento, sufficiente a identificare il processo; si richiamava un precedente di legittimità in tema di notificazioni telematiche. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che: non era stata specificamente censurata la ratio relativa alla mancata prova della rinnovazione verso la società; non era stata contestata la mancanza dei requisiti formali delle notifiche eseguite ex l. 53/1994; la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato, qui mancante; le ulteriori deduzioni sulla notifica del verbale d'udienza erano inammissibili e comunque non idonee a superare le altre ragioni di nullità e la mancanza di prova della notifica verso la società. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non scalfisse tutte le rationes decidendi poste dalla Corte d'appello a fondamento dell'inammissibilità dell'appello: da un lato, la mancata prova della rinnovazione della notifica nei confronti di uno dei soggetti intimati; dall'altro, la nullità formale delle notificazioni rinnovate ai sensi della l. 53/1994, non sanata perché gli intimati non si erano costituiti. Ha inoltre considerato inammissibili le deduzioni nuove introdotte nella richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. e ha confermato la condanna del ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli della legge sulle notificazioni in proprio per sostenere la nullità formale delle notifiche eseguite senza i requisiti prescritti.
Le indicazioni dell'ufficio giudiziario, della sezione e degli altri estremi servono a consentire l'univoca individuazione del processo; la loro mancanza integra nullità, sanabile solo se l'atto raggiunge comunque lo scopo nei termini di legge.
Richiamato quale norma che disciplina requisiti e regole formali delle notificazioni compiute dagli avvocati.
La nullità della notificazione è sanata soltanto dal raggiungimento dello scopo; nel caso concreto la sanatoria è esclusa per difetto di costituzione degli intimati.
La richiesta di decisione a seguito di proposta del consigliere non è sede idonea per introdurre nuove censure o correggere inammissibilmente il ricorso.
Applicato dalla Corte poiché la decisione è stata conforme alla proposta di manifesta infondatezza; disposta la condanna per responsabilità aggravata e la somma ulteriore prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha incardinato la censura come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che alcune doglianze miravano in realtà a una diversa ricostruzione di fatto, quindi inammissibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. n. 53 del 1994 è nulla se priva dei requisiti formali prescritti dalla legge; la nullità è sanata solo dal raggiungimento dello scopo, normalmente desumibile dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato.
- Quando la corte di merito fonda l'inammissibilità dell'impugnazione su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso infondato o comunque inidoneo a conseguire l'annullamento.
- La richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre nuove censure o per mutare il contenuto delle doglianze già formulate nel ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- La mera allegazione del raggiungimento dello scopo della notificazione non basta se permangono altre autonome ragioni di invalidità della rinnovazione o manca la prova della notificazione verso uno dei destinatari necessari.
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