Cassazione Penale, Sentenza n. 31566/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.). Il ricorrente deduceva violazione delle norme sulla partecipazione del difensore di fiducia al procedimento di sorveglianza (richiamando art. 51-ter Ord. pen., nonché artt. 678 e 666 cod. pen.) per omessa notifica agli avv.ti di fiducia Paolo Tempesta e Antonio Piro e conseguente assistenza da parte di difensore d'ufficio; si è chiesta la declaratoria di nullità assoluta del provvedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio dedotto: la nomina del difensore di fiducia nel procedimento di concessione della misura alternativa (o nella fase esecutiva propedeutica) non produce effetti automatici nel successivo procedimento autonomo di revoca della misura; ha richiamato la giurisprudenza (Sez. I, n. 36964/2019, Marku) che considera il procedimento di revoca autonomo ed eventuale rispetto a quello di concessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che disciplina la misura alternativa della detenzione domiciliare; contestualmente al provvedimento impugnato la Corte ricorda che la revoca della misura è oggetto di un procedimento autonomo rispetto alla concessione della stessa.
Rinvocato dalla difesa in relazione alla partecipazione del difensore di fiducia nei procedimenti di esecuzione/sorveglianza; la Corte ha ritenuto che la sola nomina in sede di richiesta di affidamento non estende automaticamente la rappresentanza al procedimento autonomo di revoca.
Richiamato dalla difesa in tema di partecipazione e difesa nel procedimento di sorveglianza; la Corte non ha ritenuto integrata la violazione denunciata alla luce dell'autonomia del procedimento di revoca.
Ulteriore richiamo della difesa relativo alla partecipazione del difensore; la Corte ha valutato il complesso delle norme e la natura autonoma del procedimento di revoca, escludendo la nullità invocata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali assolute; la difesa aveva invocato la nullità assoluta del provvedimento per mancata notifica ai difensori di fiducia, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché la nomina precedente non automatizzava la partecipazione nel procedimento autonomo di revoca.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Complementare alla precedente in tema di nullità; la Corte ha escluso la sussistenza della nullità assoluta dedotta.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019 (Marku)
Precedente richiamato dalla Corte che chiarisce che la nomina del difensore di fiducia nella fase di richiesta di misure alternative non produce effetti automatici nel successivo procedimento di revoca, perché quest'ultimo è autonomo ed eventuale.
Massime di principio
- Il procedimento di revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare, affidamento in prova) è autonomo rispetto al procedimento di concessione: atti di nomina o notifiche compiuti nella fase precedente non si estendono automaticamente alla fase di revoca.
- La semplice mancanza di notifica ai difensori di fiducia nominati in un diverso procedimento non determina, di per sé, la nullità assoluta del provvedimento di revoca: occorre valutare l'effettivo pregiudizio e la sussistenza dei presupposti di nullità secondo le norme processuali.
- Per preservare la partecipazione del difensore di fiducia è opportuno procedere esplicitamente alla sua nomina o alla notifica anche nel procedimento autonomo che possa seguire (revoca, incidente esecutivo), non dare per scontato che una nomina precedente sia estensibile.
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare come la mancata partecipazione del difensore abbia inciso concretamente sulle garanzie difensive; altrimenti il vizio può essere dichiarato ininfluente e il ricorso rigettato.
- Chi propone gravame contro provvedimenti di esecuzione dovrebbe prevedere e documentare tempestive iniziative difensive in ciascuna fase procedimentale autonoma per evitare decadenze o difficoltà probatorie.
- La condanna alle spese in Cassazione è la prassi quando il ricorso è rigettato come infondato (art. 616 cod. proc. pen.); valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni prive di fondamento giuridico solido.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31496/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31497/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31499/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31502/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31504/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31506/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →