Cassazione Penale, Ordinanza n. 22818/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per la guida senza patente prevista dall'art. 116 del codice della strada. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le circostanze del caso avrebbero consentito di escludere la punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, perché si limitava a riproporre argomentazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito e perché la Corte territoriale aveva già implicitamente escluso la tenuità del fatto valorizzando la dosimetria della pena e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse generica e comunque infondata, anche in considerazione dell'orientamento secondo cui la causa di non punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità del comportamento, essendo la rilevanza penale prevista solo nel caso di recidiva nel biennio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida senza patente; la Corte valorizza che la rilevanza penale della condotta opera nel solo caso di recidiva nel biennio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, sia per ragioni già valutate in fatto dai giudici di merito sia per difetto del requisito della non abitualità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e si risolve nella mera riproposizione di valutazioni in fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la fattispecie concreta difetta del requisito della non abitualità della condotta, specie se il reato presuppone una recidiva nel biennio o se l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali.
- La valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e i precedenti penali possono legittimare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche implicitamente attraverso la dosimetria della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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