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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28504/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per delitti di cessione di sostanze stupefacenti (artt. 81, 2° comma, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990). Il difensore ha censurato la motivazione del Tribunale per aver semplicemente fatto proprie, mediante tecnica 'copia-incolla' delle richieste del pubblico ministero, le argomentazioni del P.M., senza svolgere una autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari, in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la giurisprudenza ammette la redazione per incorporationem delle motivazioni del pubblico ministero purché emerga un vaglio critico dell'organo giudicante; nel caso specifico il Tribunale ha indicato i passaggi in cui il Gip aveva svolto valutazioni autonome (es.: valutazione delle sommarie informazioni e considerazioni sulle esigenze cautelari rispetto a misure già vigenti per altri indagati), sicché non si è dato un'omessa autonoma valutazione idonea a rendere l'atto nullo. Il ricorrente non ha specificato quali omissioni motivazionali avrebbero potuto determinare un risultato diverso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato come parte dell'inquadramento normativo dei reati contestati (cointeressamento nel fatto). Non viene approfondita una specifica interpretazione sostanziale nella sentenza, è indicato per definire la fattispecie contestata.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati relativi alle sostanze stupefacenti; citata per inquadrare le condotte di illecita cessione contestate all'imputato.

  • art. 292, comma 2, lett. c) (c-bis menzionato in motivazione), cod. proc. pen.

    Norma che richiede la motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte interpreta che l'obbligo di valutazione autonoma non vieta la tecnica per incorporationem purché dal provvedimento emerga conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio.

  • art. 23, comma 8, d.i. n. 137 del 2020

    Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; utilizzato come riferimento procedurale nella fase di discussione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, con fissazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata per escludere l'applicazione di sanzioni aggravate quando non sussista colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi di colpa che impediscano l'applicazione delle sanzioni ordinarie.

Massime di principio

  • Il giudice può adottare la tecnica della motivazione per incorporationem delle richieste del pubblico ministero, purché il provvedimento mostri comunque conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi pertinenti.
  • L'obbligo di motivazione autonoma non richiede necessariamente argomentazioni diverse o difformi rispetto al P.M., ma la presenza di passi in cui il giudice valorizza o rielabora gli elementi probatori è sufficiente a evitare la nullità.
  • Chi impugna per cassazione l'ordinanza cautelare sostenendo omissione di autonoma valutazione deve indicare concretamente in quali parti la mancanza ha impedito valutazioni di segno contrario capaci di condurre a un esito diverso.
  • Il Tribunale in sede di riesame non può supplire a motivazioni del tutto assenti nel provvedimento genetico creato dal Gip; può però confermare adottando perrelationem se riscontrabile un vaglio critico nel provvedimento originario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte condanne alle spese e la somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso.
  • Per contestare efficacemente la tecnica 'copia-incolla' è necessario svolgere censure puntuali sul quadro indiziario e dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'assenza di autonoma valutazione, non limitandosi a rilievi formali.

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