Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per guida senza patente (art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992). Tre censure: 1) nullità per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto il previo illecito considerato in sentenza è datato 30/07/2017 mentre nel capo d'imputazione era indicata la data 05/10/2018 (presunto mutamento del fatto e pregiudizio per la difesa); 2) errata applicazione dell'art.116 cod. strada perché l'accusa non avrebbe dimostrato la definitività del precedente illecito e sarebbe stato sul reo dimostrare la non definitività (presunta inversione dell'onere della prova); 3) estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di appello (fatto commesso 27/01/2019, sentenza di appello 06/03/2024).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la discrepanza tra le due date del precedente illecito non ha comportato mutamento del fatto nei suoi elementi essenziali né incertezza sull'oggetto dell'imputazione, e la difesa non ha indicato mezzi difensivi che avrebbe potuto approntare. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che per provare la recidiva nel biennio non è necessaria un'attestazione documentale di definitività: è sufficiente una prova minima (es. verbale di contestazione, invio a ruolo o testimonianza dell'agente) unitamente alla mancata allegazione da parte dell'imputato di elementi contrari. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 ("legge Orlando") ai fatti commessi il 27/01/2019: la prescrizione è stata sospesa dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado (24/01/2023) fino al dispositivo di appello (06/03/2024), per cui il reato non era estinto e il termine di prescrizione ricade il 09/03/2025. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Prevede la sanzione per guida senza patente con recidiva nel biennio; la Corte ritiene che la recidiva possa essere provata anche con mezzi non documentali purché sia fornita una prova minima e non sussistano elementi contrari.
art. 181, comma 4 e art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Riferiti al vizio di nullità per violazione di norme processuali previste a pena di nullità e alla correlazione tra imputazione e decisione; la Corte ricorda che la nullità per mutamento del fatto richiede un cambiamento radicale degli elementi essenziali e un reale pregiudizio per la difesa.
art. 544 cod. proc. pen.
Rilevante ai fini del computo della sospensione della prescrizione (termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado).
legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. legge Orlando)
Introdusse la sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino al dispositivo del grado successivo (massimo 1 anno e 6 mesi). La Corte ritiene tale disciplina applicabile e più favorevole per i fatti commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019.
legge 9 gennaio 2019 n.3 (c.d. legge Bonafede)
Modificò l'art.159 cod. pen. prevedendo diversa disciplina della sospensione della prescrizione a decorrere dal 01/01/2020; citata per confronto con la legge Orlando e la successiva abrogazione.
legge 27 settembre 2021 n.134 (c.d. riforma Cartabia) e art. 161 bis cod. pen.
Ha abrogato la disciplina modificata dalla legge Bonafede e introdotto l'art.161 bis cod. pen. che dispone la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; la Corte rileva che questa disciplina è meno favorevole rispetto alla legge Orlando per i fatti nel periodo 03/08/2017-31/12/2019.
art. 344 bis cod. proc. pen.
Norma sull'improcedibilità per superamento dei termini di durata del processo; richiamata nel contesto della successione normativa e del confronto tra discipline successive.
art. 159, comma 2, cod. pen. e art. 2, comma 4, cod. pen.
Richiamati nella disamina sul criterio di scelta della legge più favorevole in caso di successione di norme penali nel tempo; la Corte applica il criterio della disciplina sostanzialmente più favorevole (legge Orlando) per i fatti del periodo indicato.
Massime di principio
- La mera discrepanza formale (es. diversa data del precedente illecito) non costituisce di per sé mutamento del fatto: per dichiarare mutamento è necessaria una trasformazione radicale degli elementi essenziali con reale pregiudizio per la difesa.
- Per provare la recidiva nel biennio in materia di guida senza patente non è sempre necessaria un'attestazione documentale di definitività: può essere sufficiente una prova minima (verbale, iscrizione a ruolo, testimonianza dell'agente) se il ricorrente non apporta elementi contrari.
- La dichiarazione di nullità per violazione delle garanzie difensive richiede che la difesa indichi concretamente quali mezzi avrebbe potuto approntare e quale pregiudizio concreto ha subito; affermazioni generiche sono insufficienti.
- Nella valutazione della prescrizione va considerata la successione delle norme penali nel tempo e va applicata la disciplina complessivamente più favorevole all'imputato; per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 può risultare la disciplina applicabile.
- Il computo della sospensione della prescrizione può partire dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.) fino al dispositivo del grado successivo, quando si applica la disciplina della legge Orlando.
- Quando si impugna la prova della recidiva basata su dati di banca dati o sulla testimonianza di polizia giudiziaria, il ricorrente deve proporre elementi specifici diretti a contestarne la definitività o l'attendibilità; l'assenza di tali elementi rafforza la prova minima dell'accusa.
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