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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna del ricorrente per guida senza patente con recidiva nel biennio di un ciclomotore sprovvisto di targa (art. 116, comma 15). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) carenza di prova circa il luogo del fermo e se fosse lui alla guida; 2) mancata prova della recidiva nel biennio per assenza di definitività dell'accertamento amministrativo che costituisce il presupposto del reato; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi (attinenti alla responsabilità penale) fossero nuovi in questa sede e non dedotti nel gravame in appello, quindi improponibili ai sensi dell'art. 606, comma ultimo, c.p.p.; inoltre il giudice distrettuale aveva evidenziato che non era stata proposta opposizione all'accertamento amministrativo. Quanto al terzo motivo, il ricorso non ha confrontato le argomentazioni della corte territoriale, che aveva adeguatamente motivato il diniego del beneficio previsto dall'art. 131‑bis, richiamando la rilevanza della reiterazione della condotta e la previsione di esclusione per condotte plurime/abituali/reiterate (art. 131‑bis, comma 4). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15 Codice della Strada

    Norma sanzionatoria contestata per guida senza patente con recidiva nel biennio; la Corte ha ritenuto fondato il quadro fattuale confermato in appello e non ha accolto i rilievi di nullità probatoria sollevati in cassazione per essere nuovi

  • art. 606, comma ultimo, cod. proc. pen.

    Principio per cui in cassazione sono inammissibili i motivi di gravame non proposti nel giudizio di appello; la Corte lo ha applicato per escludere l'esame dei primi due motivi introdotti per la prima volta in Cassazione

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che il beneficio può essere escluso quando l'offesa è riconducibile a condotte plurime, abituali o reiterate (comma 4) e che è sufficiente motivare indicando i criteri ritenuti rilevanti ai fini dell'art. 133

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Criteri di valutazione della pena e dei parametri per giudicare la tenuità; la Corte rileva che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, ma l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede sanzioni per il ricorso inammissibile; applicata per la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, ritenuta non colposa l'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati nuovi profili di responsabilità penale che non siano stati dedotti in appello: tali motivi risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La contestazione della definitività di un accertamento amministrativo, quando non sia stata impugnata con le vie previste (es. opposizione), difficilmente può essere efficacemente sollevata in sede di legittimità; è necessario opporre i rimedi amministrativi o giudiziali nel momento e nei modi dovuti
  • Per l'applicabilità dell'art. 131‑bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) il giudice valuta i criteri di cui all'art. 133; tuttavia il beneficio è escluso per condotte plurime, abituali o reiterate (comma 4): la reiterazione può dunque precludere il riconoscimento della tenuità
  • La motivazione del giudice di merito è adeguata se indica i criteri ritenuti rilevanti per escludere la tenuità: non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo elemento previsto dalla norma
  • Il mancato confronto specifico con le argomentazioni della corte territoriale può determinare il rigetto del rilievo in cassazione: il ricorrente deve indicare e argomentare perché la motivazione di merito sia viziata
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se non sussistono giustificazioni di carattere colposo per la presentazione del gravame

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