Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la sospensione della patente di guida. Il Collegio ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Enna per le eventuali determinazioni di sua competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il Tribunale di Enna, pur avendo escluso la punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, ha comunque applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente ha dedotto che l'applicazione di tale sanzione amministrativa, una volta riconosciuta la non punibilità penale, è competenza del Prefetto e non del giudice penale.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b)
Norma del codice della strada che ha costituito il fatto-reato contestato (guida in stato di ebbrezza). Nella sentenza di merito il fatto preveduto da questa norma era stato oggetto di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto applicata dal giudice di merito; riconoscimento di tale causa non impedisce, secondo la giurisprudenza, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa competente.
art. 224 e art. 224-ter Codice della Strada
Richiamati nella motivazione per evidenziare l'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie rispetto alle sanzioni penali: l'estinzione della pena o l'esclusione della punibilità non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità in materia di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie spetta al Prefetto e non al giudice penale.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Norma processuale che ha consentito alla Corte di Cassazione di eliminare direttamente, senza rinvio, la statuizione impugnata relativa alla sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- Se il giudice penale esclude la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) è autonoma e di competenza dell'autorità amministrativa (Prefetto), salvo diverso chiaro previgente intervento normativo.
- La pronuncia del giudice penale che dichiara l'imputato non punibile non può essere usata dal giudice stesso per imporre la sanzione amministrativa accessoria quando la legge assegna quella funzione all'amministrazione; in caso di errore il giudicato penale viene annullato limitatamente alla parte amministrativa.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che dispone illegittimamente una sanzione amministrativa accessoria e trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente per eventuali provvedimenti.
- Occorre distinguere tra sanzioni penali accessorie, che possono seguire la condanna penale, e sanzioni amministrative autonome previste dal codice della strada; la loro autonomia si manifesta anche quando la sanzione penale è estinta o la punibilità esclusa.
- In situazioni analoghe il difensore deve eccepire tempestivamente la violazione di competenza amministrativa e chiedere l'annullamento o la remissione alla competente autorità amministrativa; l'autorità giudiziaria può eliminare la statuizione illegittima ma non sostituirsi all'organo amministrativo.
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