Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver dichiarato falsamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (depositata il 9/9/2020), un reddito familiare 2018 pari a euro 7.320,00 al fine di ottenere il beneficio. In appello e in cassazione il ricorrente ha contestato: (i) travisamento della prova e mancata considerazione corretta dei dati reddituali; (ii) errata individuazione dell'annualità di riferimento del reddito (sostenendo che andava considerato il reddito 2019 risultante dalla dichiarazione del coniuge presentata il 17/6/2020); (iii) vizio nella determinazione della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale, con mancata motivazione del diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, per un'istanza depositata il 9/9/2020, il reddito di riferimento è quello dell'anno d'imposta 2018 (termine finale per la presentazione della dichiarazione già decorso), e ha richiamato gli accertamenti della Guardia di Finanza che hanno rilevato un reddito familiare effettivo di euro 14.097,85, superiore al reddito dichiarato e alla soglia prevista dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, e ha ritenuto adeguata la pena, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Art.95 applicato per la fattispecie di falsa dichiarazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la condotta dell'imputato è stata ritenuta idonea a integrare il reato contestato quando il reddito dichiarato risultava non corrispondente agli accertamenti (G.d.F.).
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Richiamati in relazione alla soglia di reddito e ai criteri di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha accertato che il reddito familiare effettivo superava la soglia prevista dagli articoli richiamati.
Codice penale
Principi per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato correttamente il suo potere discrezionale e motivato il diniego della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 4, n.16875 del 12/03/2024 (Bavosio, Rv. 286177 - 01)
Richiama il principio della "prossimità cronologica": quando il termine per la presentazione della dichiarazione dell'annualità precedente è scaduto, se l'istante presenta successivamente una nuova dichiarazione fiscale, occorre fare riferimento a quest'ultima; la Corte territoriale ha valutato correttamente anche la dichiarazione 2019 presentata dal coniuge.
Massime di principio
- Per istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dopo la scadenza del termine per la dichiarazione, il reddito di riferimento è l'annualità il cui termine di presentazione è già decorso (criterio della prossimità cronologica).
- Se successivamente all'istanza è prodotta una nuova dichiarazione fiscale, i giudici devono valutare anche tale dichiarazione e, se rilevante, prenderla a riferimento ai fini dell'accertamento del reddito.
- Il reddito da valutare per l'ammissione al patrocinio è il reddito del nucleo familiare: non è sufficiente richiamare i soli redditi del coniuge se gli accertamenti riguardano l'intero nucleo convivente.
- Gli accertamenti della Guardia di Finanza o di altra polizia giudiziaria che documentano discrepanze tra redditi dichiarati e redditi effettivi sono elementi probatori rilevanti e possono sostanziare la responsabilità per falsa dichiarazione.
- La determinazione della pena e la valutazione di prevalenza delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione.
- In fase di impugnazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate sui dati reddituali rilevanti: argomentazioni aspecifiche o la semplice sovrapposizione di dati dichiarati non sono in genere idonee a ribaltare gli accertamenti fondati su plurime evidenze.
- Quando si contesta l'annualità di riferimento, occorre dimostrare concretamente perché la dichiarazione alternativa dovrebbe sostituire quella fissata dal criterio legale (data di scadenza delle presentazioni) e fornire elementi probatori a sostegno.
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