Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso contro la custodia in carcere disposta dall'ufficio GIP per fatti di partecipazione a associazione criminosa armata e numerosa, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e detenzione continuata con finalità di spaccio. Il ricorrente deduceva l'illegittimità perché il provvedimento non avrebbe valorizzato il cambiamento dello stile di vita dopo il trasferimento in provincia di Modena e il trovato impiego stabile.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente non assistito da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito imposto dalla legge n. 103/2017 (modifica agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la legittimazione sostanziale dall'obbligo di rappresentanza tecnica in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103
entrata in vigore 4 agosto 2017
Ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Codice di procedura penale
art. 571, comma 1; art. 613, comma 1; art. 616
Art. 571 e 613: disposizione formale che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale; mancata osservanza comporta inammissibilità. Art. 616: prevede il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riconosce il diritto di difendersi da sé; la giurisprudenza ha ritenuto compatibile tale diritto con l'obbligo di rappresentanza tecnica in sede di legittimità, che riguarda la modalità di esercizio del ricorso e non la titolarità sostanziale del diritto.
Costituzione italiana
Funge da norma interposta rispetto agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea; la Corte ha ritenuto compatibile l'obbligo di rappresentanza tecnica in Cassazione con i principi costituzionali e convenzionali.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 i ricorsi per cassazione non possono essere proposti personalmente dall'imputato: devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena inammissibilità.
- La distinzione tra diritto sostanziale di proporre impugnazioni e modalità procedurali è decisiva: anche se l'interessato ha diritto a difendersi, le regole formali di rappresentanza in Cassazione sono inderogabili.
- Se si vogliono far valere modifiche delle circostanze personali (es. trasferimento, lavoro stabile) è necessario che tali elementi vengano portati a conoscenza del giudice tramite la difesa tecnica ai fini del riesame o in gradi di merito; in sede di legittimità tali questioni formali possono risultare inammissibili se il ricorso non è correttamente sottoscritto.
- In caso di inammissibilità per mancanza di difensore abilitato, la strada corretta è quella di far riproporre il gravame da un difensore iscritto all'albo speciale, ove i termini e le condizioni procedurali lo consentano, oppure valutare rimedi processuali alternativi nei gradi opportuni.
- Le conseguenze dell'inammissibilità includono non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e, se applicabile, il versamento alla Cassa delle ammende; conviene quindi avvalersi preventivamente di avvocati abilitati alla Cassazione per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28477/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →