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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica di una azienda sanitaria pubblica per ottenere il risarcimento del danno correlato alla mancata percezione della parte variabile dell’indennità di posizione per il periodo 1.4.2007-31.12.2012. La corte di merito ha ritenuto che l’azienda non avesse tempestivamente adottato la delibera di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi prevista dal CCNL, e ha liquidato il pregiudizio richiamando in via equitativa la successiva delibera aziendale n. 320/2013, operante solo per il futuro. In cassazione l’azienda ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. per mancanza di allegazione e prova del danno patrimoniale e del nesso causale, nonché violazione dell’art. 1226 c.c. per avere il giudice fatto ricorso alla liquidazione equitativa in assenza di prova dell’esistenza del danno e per sopperire a carenze istruttorie della parte attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, osservando che le censure riguardavano errori di diritto e non una diversa ricostruzione dei fatti. Nel merito ha condiviso la decisione di appello, ritenendola conforme a un precedente recente in materia di dirigenza medica pubblica: la P.A. ha l’obbligo di attivare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; il mancato rispetto dei termini interni o la mancata conclusione delle trattative non fanno venir meno tale obbligo; la violazione legittima il dirigente a chiedere non l’adempimento, ma il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. È stato inoltre ribadito che il danno può essere liquidato equitativamente, purché siano allegati il diritto azionato, l’inadempimento, una plausibile occasione perduta e il nesso causale, anche tramite presunzioni o criteri probabilistici. L’azienda ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità da inadempimento; la Corte ribadisce che, una volta allegato il titolo del diritto e l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare la causa non imputabile o i fatti impeditivi/estintivi.

  • art. 1223 c.c.

    Usato quale parametro del danno risarcibile; nel caso concreto il danno da perdita di chance è risarcibile se causalmente ricollegato all'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che il dirigente deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro la prova dei fatti impeditivi o liberatori.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa per il danno da perdita di chance quando la sua esatta quantificazione non sia possibile, ma non per supplire alla totale mancanza di allegazione/prova degli elementi costitutivi del pregiudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte alla violazione di legge e quindi considerate ammissibili sotto il profilo del mezzo di impugnazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia al percorso motivazionale del precedente richiamato, ritenendolo condiviso e applicabile al caso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

    È stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto integrale del ricorso.

  • art. 27 lett. C) del CCNL del 8.6.2000

    Costituisce la fonte contrattuale dell'incarico di alta specializzazione e del correlato assetto retributivo richiamato nella controversia.

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica pubblica, la P.A. è tenuta a iniziare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi previsto dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
  • La mancata adozione del provvedimento di graduazione e pesatura configura inadempimento contrattuale della P.A. e non viene meno per il solo fatto che siano decorsi termini interni, non siano concluse le trattative o vi siano criticità sul fondo destinato alla quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Il dirigente medico non può pretendere in giudizio l'adozione del provvedimento omesso come se fosse una prestazione ancora eseguibile coattivamente, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance il lavoratore deve allegare il titolo del diritto, l'inadempimento e gli elementi di una occasione favorevole plausibile e perduta; la prova può essere fornita anche per presunzioni e secondo criteri di probabilità.
  • La liquidazione equitativa è legittima quando il danno è provato nell'an debeatur ma la quantificazione esatta è impossibile o eccessivamente difficile; non può invece sostituire integralmente la prova dell'esistenza del danno.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoProveSpese di lite
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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