Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti. Gli originari attori avevano chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra, oltre a ulteriori somme asseritamente spese per acconti prezzo, lavori e materiali, e a una penale collegata alla vendita della loro abitazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma, ha dichiarato la risoluzione del preliminare e ha condannato i promittenti venditori a restituire soltanto la somma di euro 47.000,00, ritenendo non provato un grave inadempimento dei venditori e non provato che i promissari acquirenti avessero offerto il saldo prezzo. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con due motivi, violazione degli artt. 115 c.p.c., 1453 e 1385 c.c. e vizio di motivazione ex artt. 132 e 156 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che entrambe le parti avessero chiesto la risoluzione e che, in realtà, sussistessero elementi per attribuire l'inadempimento alla promissaria acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre rilevato che il ricorso non risultava notificato a uno dei litisconsorti del giudizio di merito, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie infondato/inammissibile e ciò avrebbe comportato un inutile aggravio processuale. Nel merito ha confermato l'impostazione della Corte d'appello: quando vi siano contrapposte domande di risoluzione fondate su reciproci addebiti e il giudice di merito accerti l'insussistenza dei singoli inadempimenti specifici, deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, prendendo atto della volontà di entrambe le parti di non mantenerlo in vita; in tal caso restano dovute solo le restituzioni delle somme effettivamente versate. Ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di motivazione, richiamando il perimetro del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come rivalutazione delle prove.
Norme richiamate
consente la definizione camerale del ricorso quando la decisione appaia di immediata evidenza
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio
imponendo al giudice di evitare formalità e attività processuali superflue che ostacolino la ragionevole durata del processo
in presenza di domande contrapposte di risoluzione e di accertata insussistenza dei singoli addebiti, il giudice deve comunque pronunciare la risoluzione prendendo atto della scelta di entrambe le parti di non mantenere il rapporto
regola gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla caparra confirmatoria
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale istruttorio
la motivazione deve esporre concisamente il contenuto sostanziale della controversia e le ragioni della decisione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile in cassazione consiste nell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non nell'omessa considerazione di singoli elementi istruttori
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
la motivazione può essere concisa purché idonea a rendere intelligibile il decisum
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando in un giudizio di risoluzione contrattuale vi siano domande contrapposte fondate su reciproci addebiti e il giudice accerti che i singoli inadempimenti specifici non sono provati, egli deve comunque dichiarare la risoluzione se risulta che entrambe le parti abbiano scelto di non mantenere in vita il rapporto.
- La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove: sono ammissibili solo censure che denuncino violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se è stato omesso l'esame di un preciso fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per l'esito, non quando si contesti la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Se il ricorso per cassazione è prima facie infondato, può essere evitata l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche, quando ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio processuale senza utilità per il diritto di دفاعesa e per la ragionevole durata del processo.
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