Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13973/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo limitatamente ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis: denuncia la mancata valida citazione per il giudizio di appello (sostiene che non vi fu effettiva elezione di domicilio presso il difensore e che l'appello fu dunque notificato su presupposto errato), contesta l'erronea qualificazione giuridica dei capi 2, 4, 6, 8 (sostiene che si tratterebbe di mere violenze private e non di tentata estorsione) e contesta, con riferimento al capo 14-bis, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata valida citazione/appuntamento di domicilio presso il difensore). Accertata l'assenza dell'elezione di domicilio e conteggiati i giorni di sospensione procedimentale (complessivamente 131 giorni: 61 per rinvio per legittimo impedimento di un coimputato e 70 per rinvio dovuto ad adesione all'astensione forense), la Cassazione ha dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati nei capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis, con specifiche date di maturazione della prescrizione per ciascun capo. Per i restanti reati la sentenza di merito è stata annullata soltanto nei punti riferiti ai capi richiamati e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione della pena nei confronti dei reati residui. La Corte ha inoltre rilevato che la parte civile costituita solo rispetto al capo 5 non era legittimata a partecipare al giudizio di legittimità. Nulla per le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    richiamata per indicare le forme procedurali seguite (procedimento svolto nelle forme previste dal decreto-legge); rilevante come dato formale sull'iter processuale

  • art. 424 c.p.

    norma richiamata nella sentenza come parte della descrizione dei capi di imputazione (reati confermati per i capi non oggetto di ricorso)

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato in relazione al capo 9 (reato di droga) come norma incriminatrice applicata dal giudice di merito

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    norma citata con riferimento alla circostanza aggravante contestata nel capo 14-bis; la Corte non ha ritenuto di annullare il capo per carenza di valutazione di questo specifico elemento, avendo invece deciso per la prescrizione per altri motivi procedurali

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in ordine alla possibilità di proscioglimento con formula più favorevole; la Cassazione ha ritenuto che gli elementi emersi non consentivano il proscioglimento più favorevole ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • L'irregolare o invalida citazione in appello (ad es. per inesistente elezione di domicilio presso il difensore) può compromettere il decorso processuale e portare, se da essa derivano ritardi, all'estinzione dei reati per prescrizione.
  • L'eccezione di mancata valida citazione va sollevata tempestivamente in udienza (meglio nella prima udienza d'appello) e rimane decisiva; se il giudice d'appello riserva la decisione ma poi omette di decidere, ciò può essere valorizzato in Cassazione.
  • In giudizio di legittimità il ricorso limitato a determinati capi comporta che la Corte di Cassazione si pronuncia solo su quelli; eventuali questioni relative ad altri capi non dedotte restano confermate salvo diverso intervento della Corte.
  • La prescrizione può maturare tenendo conto dei giorni di sospensione del processo imputabili a rinvii per legittimo impedimento o astensione forense; tali periodi devono essere computati accuratamente nel calcolo prescrizionale.
  • Quando più reati sono unificati dal vincolo della continuazione e il più grave tra essi si estingue per prescrizione, ciò incide sulla determinazione complessiva della pena: la Corte d'appello cui vengono rimessi gli atti dovrà rideterminare la pena per i reati residui.
  • La parte civile costituita solo rispetto a determinati capi non è automaticamente legittimata a intervenire nel giudizio di legittimità se quei capi non sono oggetto del ricorso in Cassazione; va verificata la legittimazione specifica.
  • Se si mira a ottenere l'annullamento per vizio procedurale (es. citazione) è utile chiedere anche, in subordine, la declaratoria di prescrizione ove i tempi processuali rendano probabile tale esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.