Cassazione Civile, Ordinanza n. 04501/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva condannato i proprietari di un immobile confinante a ridurre in pristino lo stato dei luoghi, eliminando porzioni del fabbricato occupanti parti comuni, e a pagare un risarcimento per equivalente per i danni derivanti anche dalla violazione della normativa antisismica e dalla mancata realizzazione di un giunto tecnico. In fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione aveva ordinato l'esecuzione delle opere indicate dal consulente tecnico, il quale però aveva incluso anche la realizzazione del giunto tecnico antisismico. I resistenti avevano proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo che tale opera non era prevista dal titolo esecutivo e ottenendo dal Tribunale la declaratoria di nullità dell'ordinanza e di ineseguibilità del titolo in parte qua. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 618, 617 e 612 c.p.c. per asserita inammissibilità di eccezioni e domande proposte solo nella fase di merito dell'opposizione; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e vizi motivazionali per erronea interpretazione del titolo esecutivo, sostenendo che il giudice avrebbe equivocato la portata della sentenza e che il progetto esecutivo doveva limitarsi alle demolizioni; 3) violazione degli artt. 612 e 617 c.p.c. per pretesa tardività e inammissibilità dell'opposizione e per asserita illegittimità della sospensione dell'esecuzione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili per difetto di specificità e per mancanza di esposizione chiara dei fatti e delle censure, osservando inoltre che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è fissato dal ricorso introduttivo della fase sommaria e non può essere ampliato nella fase di merito. Ha ritenuto il secondo e il quarto motivo infondati o comunque inammissibili perché fondati su un fraintendimento della decisione impugnata: il Tribunale aveva correttamente rilevato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva indebitamente incluso la realizzazione del giunto tecnico, opera non prevista dal titolo esecutivo, e aveva quindi correttamente annullato l'ordinanza nella parte eccedente il titolo. La Corte ha anche precisato che contro l'ordinanza di sospensione o di mancata sospensione dell'esecuzione il rimedio è il reclamo, non l'opposizione agli atti esecutivi né il ricorso per cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'esecuzione forzata degli obblighi di fare infungibile; il giudice non può introdurre opere non previste dal titolo esecutivo.
l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nei limiti e con le forme previste; non è mezzo per censurare provvedimenti impugnabili con rimedi diversi.
nella fase dell'opposizione esecutiva, il thema decidendum resta ancorato al ricorso introduttivo della fase sommaria.
il giudicato vincola sul contenuto del titolo esecutivo, che non può essere interpretato in modo da ampliarne il comando oltre quanto statuito.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara dei fatti e delle ragioni della censura; la loro mancanza comporta inammissibilità.
la motivazione è censurabile solo se apparente, mancante o meramente illogica; nella specie la motivazione del Tribunale è stata ritenuta comprensibile e coerente.
contro l'ordinanza di sospensione o di mancata sospensione dell'esecuzione il rimedio è il reclamo.
individua il reclamo quale mezzo di impugnazione del provvedimento cautelare/sospensivo adottato nella fase esecutiva.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il perimetro della controversia è delimitato dal ricorso introduttivo della fase sommaria; la fase di merito non può introdurre un petitum diverso o ampliato.
- Il giudice dell'esecuzione, nell'attuare un titolo esecutivo, ha un potere di interpretazione del comando giudiziale ma non di integrazione: non può ordinare l'esecuzione di opere o prestazioni non previste dal titolo.
- Quando la censura di legittimità non individua con precisione i fatti di causa e le specifiche ragioni di diritto della doglianza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La critica per vizio di motivazione è infondata se si fonda su un fraintendimento della decisione impugnata e non su un effettivo deficit argomentativo della sentenza.
- Contro l'ordinanza di sospensione o di mancata sospensione dell'esecuzione il rimedio proprio è il reclamo; non è consentito utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi o il ricorso per cassazione per contestare quel provvedimento.
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