Cassazione Civile, Ordinanza n. 02459/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'istante in esdebitazione, dopo la chiusura del fallimento della propria impresa individuale, ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro il diniego del Tribunale di Asti al beneficio. La Corte d'appello aveva ritenuto ostative all'esdebitazione, ai sensi dell'art. 142 l. fall., le plurime condotte distrattive emerse dalla relazione del curatore e contestate anche in sede penale, valorizzando inoltre altri elementi: la mancata riferita esistenza al curatore di un conto corrente cointestato con la moglie e il dubbio che il ritardo nella chiusura del fallimento dipendesse dalla qualità della gestione contabile e imprenditoriale nel periodo sospetto. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e può valere, al più, come semplice indizio anche ai fini dell'esdebitazione; ha inoltre censurato il mancato rilievo della sua collaborazione con il curatore dopo l'apertura della procedura e ha contestato l'affermazione secondo cui non ricorressero i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 142 l. fall., poiché i crediti privilegiati erano stati pagati solo in minima parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello non aveva attribuito alla sentenza di patteggiamento efficacia di accertamento vincolante del reato, ma l'aveva usata come mero elemento valutativo insieme ad altri dati per escludere il beneficio ex art. 142, comma 1, n. 5, l. fall. La seconda censura mirava invece a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. La terza censura era diretta contro una semplice osservazione non decisiva e non autonoma della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 5; comma 1, n. 6; comma 2
Ai fini dell'esdebitazione, la sentenza di patteggiamento può essere considerata come elemento di valutazione nel quadro complessivo degli indizi rilevanti; il beneficio può essere negato in presenza di condotte distrattive e di altri elementi ostativi valutati dal giudice di merito.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia vincolante nei giudizi civili o amministrativi, ma può assumere valore indiziario/valutativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In cassazione è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo risolversi il motivo in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
- La sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile, ma può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento indiziario o valutativo, unitamente ad altri dati di causa.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Le osservazioni marginali del giudice di merito, se non integrano un capo autonomo della decisione, non sono autonomamente censurabili in cassazione.
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