Cassazione Civile, Ordinanza n. 28749/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo, ottenuto nel 2017, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese e deducendo altresì la decadenza dell'Ufficio dall'esercizio della pretesa e la prescrizione del credito. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo corrette le notifiche; la CTR aveva confermato il rigetto, affermando che le cartelle risultavano regolarmente notificate in date anteriori e che le eccezioni di decadenza e prescrizione erano inammissibili perché riferite a una pretesa ormai definitiva per mancata impugnazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 32 e 33 del D.M. 9 aprile 2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella, poiché l'avviso di ricevimento era privo di sottoscrizione del destinatario. La censura è stata però reputata inammissibile perché formulata in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva prodotto né trascritto nel ricorso la documentazione notificatoria, non ne aveva indicato la precisa sede di reperimento e si era limitato a una descrizione riassuntiva del contenuto dell'avviso, insufficiente a consentire il controllo richiesto sulla validità della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva adempiuto agli oneri di produzione e specifica indicazione dei documenti sui quali la censura si fondava. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore atto dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 32 D.M. 9 aprile 2011
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti formali della notifica postale; la censura non viene esaminata nel merito.
art. 33 D.M. 9 aprile 2011
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina della notifica postale; non oggetto di valutazione sostanziale per l'inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione che deduca l'erronea valutazione di un documento deve indicarlo specificamente, trascriverlo o produrlo, così da consentire il controllo della Corte; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Con l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone al ricorrente l'onere di depositare i documenti posti a base della censura o di indicarne puntualmente la sede processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la valutazione di un documento compiuta dal giudice di merito, il documento deve essere specificamente trascritto, prodotto o comunque localizzato con precisione nel fascicolo, perché la Corte possa verificarne direttamente il contenuto.
- La semplice sintesi descrittiva del documento non soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se la censura richiede il controllo di elementi formali dell'atto, come timbro o sottoscrizione.
- In assenza di un adeguato assolvimento degli oneri di indicazione e produzione documentale, il motivo di ricorso è inammissibile senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
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