Cassazione Civile, Sentenza n. 23523/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava l'avviso di attribuzione/modifica di rendita catastale (trasmesso dall'Autorità Portuale di Trieste) con il quale l'immobile demaniale, concesso alla ricorrente per uso magazzino, era riclassificato da categoria E1 a D8. La ricorrente sosteneva di essere legittimata ad impugnare l'atto in quanto concessionaria dell'area interessata e dunque titolare di un interesse sostanziale leso; denunciava violazione del diritto di difesa (art.24 Cost., art.6 CEDU, oltre a disposizioni UE e del codice di procedura civile) per mancata pronuncia sulla sua legittimazione attiva e per omesso esame di fatto decisivo. Chiedeva inoltre che fosse disapplicata la regola secondo cui solo i destinatari dell'atto impositivo possono proporre il giudizio, invocando anche la sostituzione processuale o l'intervento ex art.14 d.lgs. 546/92
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: il contenzioso catastale-tributario ha natura impugnatoria e decadenziale e può essere introdotto solo dai destinatari dell'atto impositivo notificato; l'art.14 d.lgs.546/92 ammette la partecipazione dei non destinatari solo come intervento adesivo dipendente, non come autonoma legittimazione ad impugnare. Inoltre l'avviso di accertamento catastale ha natura dichiarativa e non impositiva: l'obbligo tributario nasce solo con la successiva notificazione dell'atto impositivo contenente gli elementi della pretesa tributaria. Pertanto l'assenza di notifica diretta alla concessionaria non ha comportato una lesione del diritto di difesa rispetto a eventuali pretese tributarie. La Corte ha compensato le spese di lite e ha dato atto degli ulteriori profili contributivi previsti dalla normativa
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.14
Regola l'intervento dei soggetti nel processo tributario: i non destinatari dell'atto possono partecipare solo con intervento adesivo dipendente e non ottenere autonoma legittimazione ad impugnare; prevede litisconsorzio necessario quando l'atto riguarda inscindibilmente più soggetti
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt.2 e 19
Estendono al contenzioso catastale la disciplina del processo tributario e indicano i soggetti legittimati a proporre ricorso (i destinatari dell'atto impositivo)
art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Stabilisce la titolarità passiva dell'imposta per il concessionario nel caso di beni in aree demaniali; la Corte sottolinea che l'obbligo tributario scatta con la notifica dell'atto impositivo e non con la mera attribuzione catastale
L. 27 dicembre 2000, n. 342, art.74
Dispositivo secondo cui le attribuzioni o modifiche di rendita catastale emesse dopo il 1° gennaio 2000 sono efficaci solo a decorrere dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita; la Corte lo usa per affermare l'esigenza di notifica al concessionario qualora sia intestatario catastale
L. 27 luglio 2000, n. 212, art.6
Principio degli obblighi informativi dell'amministrazione finanziaria; usato per sostenere che l'amministrazione ha l'onere di notificare la modifica di rendita a chi risulti passivo d'imposta e intestatario catastale
d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 472
Regola la responsabilità tra cedente e cessionario per obbligazioni tributarie in caso di cessione d'azienda; citato per ricordare ipotesi in cui terzi non destinatari possono essere chiamati in giudizio o intervenire
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6 (diritto a un giusto processo)
Invocata dal ricorrente per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in assenza di notifica dell'atto impositivo al non destinatario
codice di procedura civile, art.112 e art.81 (richiamati nel ricorso)
Art.112 invocato in relazione al diritto di difesa; art.81 citato con riferimento alla sostituzione processuale: la Corte ha comunque ritenuto applicabile la disciplina speciale del processo tributario che limita tali istituti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norme sul contributo unificato e sugli oneri processuali; la Corte vi dà atto in relazione alla compensazione delle spese e all'eventuale pagamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario e catastale il diritto ad agire in giudizio è generalmente riservato ai destinatari dell'atto impositivo notificato; i non destinatari non acquisiscono una legittimazione autonoma all'impugnazione
- L'art.14 d.lgs.546/92 consente la partecipazione di terzi non destinatari solo come intervento adesivo dipendente: esso non permette di formulare autonome domande o di ampliare l'oggetto del giudizio
- Gli avvisi di attribuzione o modifica della rendita catastale hanno natura dichiarativa; l'effetto impositivo e l'obbligo tributario sorgono con la successiva notificazione di un atto impositivo contenente gli elementi della pretesa tributaria
- Per i concessionari demaniali, se risultano intestatari catastali, l'amministrazione è tenuta a notificare le modifiche di rendita a loro carico secondo la normativa vigente; la mancata notifica impedisce la tempestiva impugnazione autonoma da parte del concessionario
- Se si è non destinatari ma si rischia una ripercussione tributaria, la strada praticabile è intervenire nel giudizio in adesione o farsi tempestivamente chiamare in causa, pur tenendo conto dei limiti dell'intervento adesivo
- In controversie simili è utile verificare lo stato catastale e le notifiche formali ricevute: l'assenza di notifica diretta di un atto impositivo è un elemento cruciale che può inibire la legittimazione ad impugnare
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