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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23506/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento catastale che aveva rettificato la rendita catastale di un immobile per effetto di una revisione parziale di classamento per microzona ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311/2004. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, insufficiente e apparente motivazione dell'avviso e della decisione di merito, mancata indicazione delle specifiche caratteristiche dell'immobile e dei criteri, dati e metodi usati per determinare il valore medio di mercato e il conseguente scostamento con il valore catastale della microzona; inoltre contestava l'utilizzo di documenti depositati tardivamente e riproduzioni delle difese dell'amministrazione nella motivazione del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo (insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento nella procedura di revisione per microzona ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 e art. 8 d.P.R. n. 138/1998). I giudici hanno ritenuto che l'avviso impugnato non spiegava in modo adeguato né i dati, né i metodi, né le fonti e le date rilevazioni utilizzate per calcolare i valori medi di mercato e catastali, né ha illustrato con precisione gli interventi urbanistici o le concrete ragioni per cui l'incremento di valore della microzona doveva riflettersi nella singola unità immobiliare. Per tali profili la sentenza della CTR è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originaria opposizione della contribuente (quindi annullamento delle variazioni catastali) e con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ... e il corrispondente valore medio catastale ... si discosta significativamente ... è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio"

    Introduce la procedura di riclassamento 'di massa' per microzone quando lo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale supera la soglia; impone che l'amministrazione accerti i presupposti di fatto e poi determini i parametri per ciascuna unità. L'obbligo motivazionale sugli elementi e sui metodi utilizzati è particolarmente rigoroso.

  • d.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9

    Definisce i criteri di classamento: categoria e classe, fattore posizionale e fattore edilizio (caratteristiche edilizie, epoca, destinazione, stato, pertinenze, livello di piano, qualità urbana e ambientale). Anche in una revisione per microzona l'amministrazione deve riferirsi e motivare in rapporto a questi criteri nella determinazione della nuova classe/rendita.

  • Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (d.P.R. n. 1142 del 1949), art. 61

    Attribuisce la rendita in base al classamento; richiamato per ricordare che l'operazione di classamento è un procedimento tecnico-normativo articolato che richiede motivazione e specificazione degli elementi di fatto che la giustificano.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32, 36, 58, 61

    Disciplina il processo tributario, inclusi termini e modalità di produzione documentale e costituzione in giudizio; la Corte precisa che la produzione tardiva di difese/documenti può essere valutata se non determina la decadenza prevista, mentre il termine per la produzione in appello (art. 32) è perentorio e rilevabile d'ufficio.

  • legge n. 212 del 2000, art. 7

    "l'articolo 7 ... richiede di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"

    Impegna l'amministrazione a fornire in atti amministrativi (qui: avviso di riclassamento) una motivazione chiara sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche, per consentire la difesa del contribuente e delimitare l'oggetto del contenzioso.

  • legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58

    Prevede procedure relative alle revisioni catastali su richiesta del Comune; citata nel contesto delle diverse ipotesi di revisione del classamento e delle relative normative di riferimento.

  • codice di procedura civile, artt. 115, 132 e 384 c.p.c.; art. 92 c.p.c.

    Principi civili sulla motivazione della sentenza (art. 132) e la valutazione della prova (art. 115); art. 384 c.p.c. autorizza la decisione nel merito quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori; art. 92 regola le spese di lite (qui compensate).

  • Corte costituzionale, sentenza n. 249 del 10 dicembre 2017

    Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina della revisione per microzone; ha altresì riconosciuto che la rendita catastale non è di per sé presupposto d'imposta e che il fattore posizionale è inerente e legittimo ai fini della determinazione del valore degli immobili.

Massime di principio

  • In ipotesi di revisione parziale del classamento per microzona (art. 1, comma 335, legge 311/2004) l'Amministrazione deve motivare in modo dettagliato sia la fase 'massiva' (accertamento dello scostamento e metodo statistico/dati impiegati, date di riferimento, fonti, modalità di calcolo) sia la fase 'individuale' (come l'incremento della microzona incide sulla singola unità: quali fattori edilizi/posizionali hanno determinato la variazione di classe e rendita).
  • Non è sufficiente richiamare genericamente "l'incremento di valore" o fare riferimento a fatti notori senza indicare fonti, tempi e metodo: la mancanza di questi elementi rende l'avviso di accertamento carente e può determinarne l'annullamento.
  • Nel processo tributario la produzione tardiva di memorie e documenti può essere comunque valutata se la normativa non produce decadenze rilevanti (art. 23 d.lgs. 546/1992 per il primo grado), ma in appello il termine per la produzione (venti giorni liberi prima dell'udienza) è perentorio e rilevabile d'ufficio; il contribuente che non eccepisce limiti temporali può perdere tale argomento.
  • Il giudice non è obbligato a esprimere 'originalità' nella motivazione e può riprodurre in parte le difese di una parte, purché le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive e attribuibili all'organo giurisdizionale.
  • Quando la Corte rileva carenza motivazionale grave ma non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con conseguente accoglimento dell'opposizione se i vizi rilevati giustificano l'annullamento.
  • Per i contribuenti, nei casi analoghi, è utile contestare prontamente la carenza di motivazione dell'avviso di riclassamento e richiedere l'illustrazione dei dati e dei metodi utilizzati dall'amministrazione (valori medi, criteri di aggregazione, correzioni per metriche disomogenee, date di riferimento).

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