Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, del ricorso di una società avverso il diniego di rimborso di quanto versato all'INPS a titolo di contributi al SSN per gli anni 1994-1997. La società sosteneva di poter beneficiare dell'agevolazione prevista per i soggetti danneggiati dall'alluvione che colpì il Piemonte nel 1994. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo, da un lato, che l'agevolazione fosse concedibile se l'aiuto individuale rientrava nei limiti del regime UE de minimis e, dall'altro, che l'eccezione di tardività non fosse stata sollevata dall'INPS in primo grado entro il termine di costituzione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato esterno formatosi sulla questione, richiamando una precedente sentenza tra le stesse parti; 2) violazione dell'art. 4, comma 90, L. n. 350 del 2003 e dell'art. 3-quater, comma 1, D.L. n. 300 del 2006 conv. in L. n. 17 del 2007, assumendo che l'istanza di rimborso del 9 giugno 2010 fosse stata presentata oltre il termine del 31 luglio 2007, applicabile anche ai versamenti già eseguiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha affermato che il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione/rimborso è applicabile anche alle imprese che avevano già versato i contributi, perché la locuzione 'regolarizzare la posizione' comprende sia il pagamento del 10% del dovuto sia il rimborso del 90% del versato. Ha inoltre qualificato tale termine come termine di decadenza di ordine pubblico, posto a tutela della certezza degli oneri gravanti sui bilanci degli enti previdenziali e collegato ai vincoli sovranazionali di finanza pubblica. La CTR, ritenendo decisiva la mancata eccezione tempestiva dell'INPS, non si è conformata a tali principi, avendo reputato tempestiva una domanda proposta solo nel giugno 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sull'efficacia del giudicato esterno; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito

  • art. 4, comma 90, L. n. 350 del 2003

    la disposizione che consente la regolarizzazione della posizione contributiva/rimborso viene interpretata nel senso che il termine per la domanda si applica anche a chi abbia già pagato i contributi

  • art. 3-quater, comma 1, D.L. n. 300 del 2006 conv. in L. n. 17 del 2007

    ha prorogato al 31 luglio 2007 il termine originario per la presentazione delle domande di regolarizzazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 276 cod. proc. civ.

    richiamato insieme al principio della ragione più liquida per la trattazione delle questioni

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle esigenze di celerità e tutela processuale sottese al principio della ragione più liquida

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle esigenze di economia processuale e ragionevole durata

  • Trattati europei

    richiamati come fonte dei vincoli sovranazionali di bilancio cui è correlato il termine di decadenza

Massime di principio

  • Il termine previsto per la presentazione della domanda di regolarizzazione/rimborso di agevolazioni contributive ha natura decadenziale e deve essere rispettato anche quando il legislatore non lo qualifichi espressamente come perentorio, se la disciplina è posta a tutela della certezza dei bilanci pubblici o degli enti previdenziali.
  • La nozione di 'regolarizzare la posizione' può ricomprendere sia l'ipotesi del pagamento ridotto per chi non abbia ancora versato i contributi, sia l'ipotesi del rimborso parziale per chi li abbia già corrisposti; non è giustificabile distinguere tra le due situazioni ai fini del termine.
  • L'eventuale mancata eccezione di tardività da parte dell'ente resistente non consente di superare un termine di decadenza di ordine pubblico, che il giudice deve rilevare e applicare secondo legge.
  • In presenza di un motivo assorbente e decisivo, la Corte può esaminare la questione logicamente più liquida per definire il ricorso con economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiTributiPrevidenza
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.