Cassazione Civile, Ordinanza n. 37405/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per sviamento di un contributo regionale destinato alla realizzazione di un progetto di completamento di immobili a servizio di un'attività socio-assistenziale. La fondazione beneficiaria non avrebbe realizzato i lavori finanziati e avrebbe impiegato le somme per spesa corrente, in violazione del vincolo di destinazione. In primo grado la Corte dei conti ha condannato la fondazione, il presidente pro tempore e il revisore. In appello la condanna è stata confermata. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione erogante non sussisterebbe nei confronti del legale rappresentante dell'ente privato quando questi agisca nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nell'interesse dell'ente, senza comportamenti fraudolenti o utilizzo dei fondi per fini propri o di terzi. A suo avviso, la responsabilità contabile avrebbe potuto riguardare solo l'ente beneficiario, non anche il suo rappresentante organico, poiché i fondi sarebbero stati utilizzati dall'ente stesso, ancorché per finalità diverse da quelle previste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul difetto di giurisdizione, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle ipotesi di contributi pubblici distolti dalle finalità perseguite dalla P.A., sussiste un rapporto di servizio tra l'amministrazione erogante e il legale rappresentante dell'ente privato percettore quando costui, per la posizione organica rivestita, abbia posto in essere o omesso gli atti necessari a impedire la distrazione delle somme. Nel caso concreto, il presidente della fondazione aveva presentato la richiesta di contributo, era al vertice dell'ente e aveva il compito di assicurare il corretto utilizzo delle risorse, ma non aveva dato seguito all'iter necessario per realizzare l'opera finanziata. La giurisdizione contabile è quindi stata confermata. Non sono state regolate le spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che l'eventuale responsabilità dell'ente e di altri soggetti non esclude quella personale del legale rappresentante, potendo configurarsi concorso di responsabilità solidale.
Richiamato in relazione al diritto di regresso tra coobbligati solidali, ritenuto estraneo alla giurisdizione contabile e demandato ai rapporti interni tra i responsabili.
Indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, co. 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità contabile per distrazione di contributi pubblici, la giurisdizione della Corte dei conti può estendersi al legale rappresentante dell'ente privato beneficiario quando la sua posizione organica lo ponga in rapporto funzionale con l'amministrazione erogante e gli attribuisca il governo delle risorse ricevute.
- Non è necessario che il rappresentante abbia tratto un vantaggio personale o che la distrazione sia avvenuta per fini propri o di terzi: è sufficiente che, per effetto della sua condotta commissiva od omissiva, sia stato frustrato lo scopo pubblico del finanziamento.
- L'eventuale responsabilità dell'ente percettore non esclude la responsabilità del suo amministratore; le due responsabilità possono concorrere e, sul piano civilistico, operano i criteri della solidarietà tra corresponsabili.
- In presenza di un contributo vincolato a un determinato progetto, il danno erariale può essere ravvisato sia nella mancata realizzazione dell'opera finanziata sia nella mancata restituzione delle somme non utilizzate conformemente al vincolo di destinazione.
- Il diritto di regresso tra coobbligati solidali attiene ai rapporti interni tra responsabili e non incide sulla sussistenza della giurisdizione contabile sulla responsabilità principale.
- Chi riveste la massima carica gestionale di un ente beneficiario di fondi vincolati deve attivarsi positivamente per assicurare l'impiego delle somme secondo il disciplinare di concessione; l'inerzia rispetto agli adempimenti necessari può integrare responsabilità erariale.
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