Cassazione Civile, Ordinanza n. 02509/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del comune e ordinando il rimborso dell'IRAP indebitamente versata. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2015, assumendo di avere calcolato la base imponibile senza dedurre i contributi obbligatori INAIL relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che invece riteneva deducibili. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso era stato respinto in primo e secondo grado. In cassazione il comune deduceva, con tre motivi, la violazione degli artt. 10-bis e 11 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la deduzione dei contributi INAIL spetti a tutti i soggetti passivi IRAP anche in base al metodo retributivo; inoltre contestava l'interpretazione delle norme richiamate dalla decisione di merito e, con il terzo motivo, lamentava l'omesso esame di documenti decisivi e la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la corte tributaria considerato che non vi sarebbe stata doppia deduzione dei contributi. L'Agenzia resisteva con controricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 446/1997
individua il comune come soggetto passivo IRAP
art. 10-bis d.lgs. n. 446/1997
per il metodo retributivo, la base imponibile è determinata in relazione alle retribuzioni e agli altri compensi indicati dalla norma
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
"i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro"
la deduzione dei contributi INAIL opera per qualsiasi soggetto passivo IRAP e prescinde dal metodo di determinazione della base imponibile
art. 12, comma 4, lett. d), l. 30 aprile 1969, n. 153
richiamato dal ricorrente come norma non decisiva sulla deducibilità dei contributi assicurativi ai fini IRAP
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente come norma riferita alla nozione di reddito, non alla deducibilità dei contributi assicurativi ai fini IRAP
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo
richiamato per censurare l'omessa considerazione dei documenti depositati
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della discussione camerale
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La deducibilità dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini IRAP, non è limitata ai soli soggetti che determinano la base imponibile con un determinato metodo, ma si applica a qualsiasi categoria di soggetto passivo quando il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a imposta.
- Il dato letterale dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 prevale su letture restrittive fondate sulla tecnica di determinazione della base imponibile, poiché la norma attribuisce alla deduzione un'incidenza che prescinde dal metodo di calcolo adottato.
- Quando la questione di diritto è integralmente definita e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente la domanda originaria.
- Se i primi motivi di ricorso esauriscono il thema decidendum e conducono all'accoglimento, il motivo residuo resta assorbito senza necessità di esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02421/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →