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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47656/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato esclusivamente il capo della sentenza di patteggiamento relativo all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, sostenendo che il giudice ha applicato la misura nonostante le pene complessive concordate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (un anno e otto mesi e 5.000,00 euro per Odion; un anno e dieci mesi e 10.000,00 euro per Ekoyata) non superino il limite dei due anni di reclusione previsto dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.; inoltre ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla pericolosità ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 alla luce della sentenza Corte cost. n. 58/1995.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al profilo dell'espulsione, ritenendo violato l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale la sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione di misure di sicurezza (tra le quali rientra l'espulsione) quando la pena irrogata non superi i due anni di reclusione, anche considerando l'ipotetica conversione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (che avrebbe aggiunto solo 20 giorni). Perciò la statuizione relativa all'espulsione è stata annullata senza rinvio e eliminata dalla sentenza impugnata; il resto della sentenza è stato confermato implicitamente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza prevista dall'art. 444 è il provvedimento che in questo caso ha irrogato le pene concordate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza di patteggiamento, quando la pena non supera i due anni di reclusione (soli o congiunti a pena pecuniaria), non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; la Corte ha ritenuto che l'espulsione rientri tra tali misure e che sia quindi preclusa

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina l'espulsione a pena espia ta per reati in materia di stupefacenti; la censura riguardava mancanza di motivazione sulla pericolosità degli imputati, richiamando l'esigenza di adeguata motivazione in forza della giurisprudenza costituzionale

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del codice stupefacenti relativa alla fattispecie contestata; è la norma che integra il reato oggetto del patteggiamento

  • art. 99 cod. pen.

    Prevede l'aggravante invocata nei confronti di Ekoyata; la Corte l'ha riportata tra le circostanze che hanno formato oggetto del patteggiamento

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione al concorso di persone e alla partecipazione nel fatto; qualificano la posizione penale degli imputati nel capo di imputazione

  • art. 135 cod. pen.

    Regola la conversione della pena pecuniaria in giorni di reclusione; la Corte ha calcolato che l'eventuale conversione avrebbe aggiunto solo venti giorni, insufficienti a superare il limite dei due anni

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995

    Richiamata dai ricorrenti per sottolineare l'obbligo di motivazione in ordine alla pericolosità dell'imputato quando si dispone l'espulsione; la Corte di Cassazione ha comunque deciso sul profilo formale del divieto previsto dall'art. 445

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 42841 del 02/10/2008 (P.G. in proc. Jara Salazar, Rv. 241333)

    Precedente che classifica l'espulsione tra le misure di sicurezza/incompatibili con la sentenza di patteggiamento quando la pena non supera i due anni; richiamato per consolidare il principio applicato

Massime di principio

  • Quando si applica una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., se la pena detentiva irrogata non supera i due anni (anche considerando eventuale conversione della multa), non possono essere applicate misure di sicurezza o misure equiparabili (come l'espulsione) in virtù dell'art. 445, comma 1.
  • La conversione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. va quantificata per verificare se l'aumento di pena supera la soglia dei due anni; aumenti di pochi giorni non possono legittimare misure vietate dall'art. 445.
  • Per l'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 è necessaria una motivazione specifica e adeguata sulla pericolosità dell'imputato, conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale; l'assenza di tale motivazione costituisce motivo di censura quando l'espulsione sarebbe altrimenti ammissibile.
  • Se il giudice applica erroneamente l'espulsione in un patteggiamento con pena inferiore alla soglia prevista, la Corte di Cassazione può annullare la statuizione relativa all'espulsione senza rinvio e farla eliminare dalla sentenza impugnata.
  • In fase di negoziazione della pena (patteggiamento), difensori e parti devono attentamente valutare non solo la durata della reclusione ma anche l'effetto di eventuali multae conversioni sul superamento della soglia dei due anni, poiché da ciò dipende la possibilità di applicare misure accessorie come l'espulsione.

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