Cassazione Penale, Sentenza n. 24750/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente, in sede esecutiva, ha chiesto al Tribunale di Foggia di riconoscere il vincolo della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili, tutte relative a episodi di furto di biciclette e altri beni di modesto valore, sostenendo che i fatti fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ritenendo che lo stato di tossicodipendenza, pur allegato, non bastasse da solo a dimostrare l’unità del programma criminoso e che i reati fossero episodi distinti, non prossimi nel tempo e riconducibili a ideazioni estemporanee. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione di legge per avere il giudice ignorato una precedente ordinanza del 2017 che aveva già ravvisato la continuazione tra alcune delle sentenze e per non avere valorizzato gli indici sintomatici dell’unità del disegno criminoso (contiguità temporale, unicità del luogo, medesime modalità, identico oggetto); 2) vizio di motivazione per avere qualificato come estemporanei gli episodi più vicini tra loro, per avere richiamato una data estranea ai fatti, per essersi discostato senza adeguata giustificazione dalla precedente valutazione esecutiva e per avere escluso apoditticamente la rilevanza della tossicodipendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione per non avere correttamente applicato i principi in materia di reato continuato. In particolare, ha osservato che il giudice di merito aveva escluso la continuazione tra il primo reato e quelli già unificati con ordinanza precedente senza indicare specifiche ragioni ostative, nonostante la prossimità temporale tra i fatti e la pregressa valutazione positiva già resa in sede esecutiva. Ha inoltre rilevato che la motivazione non analizzava in modo effettivo gli indici sintomatici dedotti dalla difesa e svalutava la tossicodipendenza del ricorrente con considerazioni ritenute personali e non adeguatamente argomentate. Per questi motivi, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame dell’istanza.
Norme richiamate
Indicato come base dei reati patrimoniali oggetto delle precedenti condanne, in particolare furti semplici.
Richiamato insieme all’art. 624 c.p. per alcuni dei reati già giudicati e oggetto della richiesta di continuazione.
Richiamato per una delle sentenze pregresse, quale fattispecie aggravata di furto.
La continuazione è descritta come istituto che consente un più benevolo trattamento sanzionatorio quando i reati siano espressione di un unico disegno criminoso, evitando che la mera reiterazione del reato generi automaticamente un beneficio.
Norma esecutiva che disciplina il riconoscimento della continuazione; lo stato di tossicodipendenza vi è menzionato come elemento rilevante ma non automaticamente decisivo.
Richiamato solo per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso riportati nella sentenza.
Richiamata quale fonte della modifica dell’art. 671 c.p.p. che ha valorizzato, in tema di continuazione, anche lo stato di tossicodipendenza.
Corte cost. n. 183 del 9 luglio 2013
Richiamata per disporre il rinvio a diverso giudice persona fisica in sede esecutiva.
Richiamato nel finale per l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il condannato che chieda il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria; il giudice, però, deve poi individuare e valutare gli elementi sostanziali da cui il medesimo disegno criminoso sia desumibile.
- La continuazione richiede che, già al momento del primo reato, le successive violazioni siano state almeno nelle linee essenziali preventivamente deliberate; tale prova non può essere desunta in modo automatico dalla mera reiterazione di reati analoghi.
- Gli indici esteriori rilevanti ai fini della continuazione comprendono, in particolare, omogeneità delle violazioni, identità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive e causali delle condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso, ma può giustificarla se i reati siano collegati e dipendenti da tale stato e se ricorrano anche gli ulteriori indici della continuazione.
- Il giudice dell’esecuzione non può trascurare una precedente valutazione positiva già resa su alcuni dei reati da unificare: può discostarsene solo indicando specifiche e significative ragioni ostative al riconoscimento della continuazione.
- Una motivazione che ometta l’analisi degli indici sintomatici dedotti dalla parte o svaluti senza adeguata spiegazione la rilevanza della tossicodipendenza è affetta da vizio logico e non regge al controllo di legittimità.
- Quando il fatto da unificare è temporalmente intermedio e molto prossimo a reati già ritenuti in continuazione, l’esclusione dell’istituto richiede una motivazione particolarmente rigorosa e specifica.
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