Cassazione Civile, Ordinanza n. 25143/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva respinto sia il suo appello principale sia quello incidentale della società contribuente, confermando la qualificazione come spese pubblicitarie delle spese sostenute per l'organizzazione del "Premio Masi" negli anni d'imposta 2013 e 2014. La controversia nasceva da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa e recuperato IVA, contestando che i costi relativi all'evento fossero spese di rappresentanza, dunque indetraibili ai fini IVA ex art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), d.P.R. 633/1972 e con disciplina di deducibilità ex art. 108 TUIR e D.M. 19 novembre 2008. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che il criterio decisivo per distinguere spese di rappresentanza e spese di pubblicità è quello degli obiettivi perseguiti: le prime mirano ad accrescere prestigio e immagine dell'impresa senza aspettativa diretta di incremento delle vendite, mentre le seconde hanno finalità promozionali dirette sui prodotti e sulle vendite. Ha quindi censurato la CTR per avere valorizzato in modo eccessivo la caratterizzazione commerciale dell'evento, senza verificare se vi fosse un effettivo collegamento con la promozione e vendita dei prodotti della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la cornice normativa e giurisprudenziale che distingue spese di rappresentanza e spese di pubblicità in base alla finalità immediatamente perseguita: per le prime, promozione dell'immagine e del prestigio della società; per le seconde, promozione diretta di prodotti e servizi e incremento delle vendite. Ha chiarito che la gratuità è solo un indice utile, non il criterio dirimente. Nel caso concreto ha giudicato insufficiente e non correttamente motivata la valutazione della CTR, perché quest'ultima aveva descritto l'evento come cerimonia annuale con stampa, televisioni, personalità e invitati istituzionali, ma poi lo aveva qualificato solo come dotato di forte caratterizzazione commerciale, senza individuare uno specifico collegamento con i prodotti né con la finalità di vendita degli stessi. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto
La censura è stata proposta come motivo di legittimità per erronea applicazione delle norme sostanziali sulla qualificazione dei costi.
art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), d.P.R. 633/1972
non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza
L'IVA sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, non è detraibile salvo l'eccezione per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986
le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
La deducibilità è subordinata al rispetto dei requisiti di inerenza e alla regolazione attuativa ministeriale.
art. 1, comma 1, D.M. 19 novembre 2008
si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni
La nozione regolamentare di spesa di rappresentanza pone l'accento su gratuità, finalità promozionali/pubbliche relazioni, ragionevolezza e coerenza con le pratiche di settore, ma tali indici vanno letti in funzione della promozione dell'immagine dell'impresa.
art. 108, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 917/1986
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse
La Corte valorizza la natura e la destinazione della spesa per distinguere rappresentanza e pubblicità.
Massime di principio
- Il discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti: le prime sono finalizzate ad accrescere prestigio e immagine dell'impresa senza aspettativa diretta di incremento delle vendite, le seconde mirano in modo diretto alla promozione di prodotti o servizi e all'aumento delle vendite.
- La gratuità dell'erogazione non è di per sé il criterio decisivo di qualificazione, ma costituisce un indice fattuale utile a ricostruire la natura della spesa, da valutare insieme alla funzione concreta dell'iniziativa.
- Per qualificare una spesa come pubblicitaria non basta una generica caratterizzazione commerciale dell'evento: occorre un collegamento specifico con i prodotti o servizi dell'impresa e con la loro vendita.
- In tema di IVA e imposte sui redditi, la qualificazione delle spese richiede una rigorosa verifica in fatto della finalità effettivamente perseguita, non essendo sufficiente l'etichetta attribuita dall'impresa o dal giudice di merito.
- Le indicazioni del D.M. 19 novembre 2008 operano come specificazione dei requisiti delle spese di rappresentanza, ma devono essere interpretate in coerenza con la norma primaria e con la nozione unionale di pubblicità.
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