Cassazione Civile, Ordinanza n. 04393/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società utilizzatrice aveva stipulato un contratto di leasing per beni strumentali con la società bancaria. Alla scadenza del rapporto aveva agito per ottenere l'accertamento della nullità della pattuizione sugli interessi, deducendo che sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori pattuiti superassero il tasso soglia antiusura. La censura in cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 1815 c.c., sostenendo che anche gli interessi moratori, in quanto da includere nel TEG, dovessero seguire la sorte degli interessi corrispettivi usurari, cioè nullità della clausola e gratuità del finanziamento; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 644 c.p., sostenendo che per configurare l'interesse ad agire fosse sufficiente la semplice pattuizione degli interessi moratori, anche se mai concretamente applicati, e quindi che non rilevasse la mancata corresponsione di mora nel corso del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina dell'art. 1815, comma 2, c.c. sulla gratuità del mutuo in caso di interessi usurari riguarda gli interessi corrispettivi e non può essere estesa agli interessi moratori, i quali restano soggetti a verifica di usurarietà ma, ove la relativa clausola sia nulla, non determinano la gratuità del rapporto, bensì la riconduzione al tasso legale. Ha inoltre rigettato il secondo motivo per difetto di interesse ad agire: pur essendo sufficiente, in astratto, la pattuizione di interessi moratori a fondare l'interesse all'impugnazione, nel caso concreto il contratto era già integralmente esaurito, il bene era stato riscattato e non si era mai verificato alcun ritardo nei pagamenti; mancava dunque la possibilità attuale e futura di applicazione della clausola di mora, con conseguente insussistenza dell'interesse a chiederne la nullità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La sanzione della gratuità del mutuo per usura si applica agli interessi corrispettivi; la norma non è estensibile agli interessi moratori, per i quali la nullità della clausola non comporta automaticamente l'azzeramento di ogni interesse dovuto.
La pattuizione di interessi moratori può astrattamente fondare l'interesse ad agire anche se gli interessi non sono stati ancora corrisposti, ma occorre che vi sia una concreta possibilità di futura applicazione della clausola.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La disciplina antiusura degli interessi moratori non coincide con quella degli interessi corrispettivi: la nullità della clausola di mora per superamento del tasso soglia non comporta, di regola, la gratuità del rapporto, ma la sostituzione con il tasso legale.
- La regola dell'art. 1815, comma 2, c.c. sull'azzeramento degli interessi opera per gli interessi corrispettivi usurari e non può essere estesa in via analogica agli interessi moratori.
- L'interesse ad agire per far accertare la nullità di una clausola sugli interessi moratori sussiste solo se la clausola può ancora trovare applicazione nel rapporto; se il contratto è esaurito e non si è mai verificata mora, manca un'utilità concreta e attuale della pronuncia.
- La mera pattuizione di interessi moratori può bastare, in astratto, a fondare l'interesse ad agire; tuttavia tale interesse va apprezzato in concreto alla luce della perdurante possibilità di applicazione della clausola.
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