Cassazione Penale, Ordinanza n. 05838/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione di patteggiamento è rimasta ferma nei suoi effetti, con applicazione della pena già concordata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, relativa a un fatto contestato come detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, con recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. La pena applicata, già ridotta per il rito, è stata di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, come richiesta dall'imputato con il consenso del P.M. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo se essa risulti, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e che tale vizio va verificato esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della sintetica motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso; nel caso concreto, il vizio denunciato non emergeva.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qui oggetto di ricorso dell'imputato
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata nella qualificazione del fatto accolta in patteggiamento
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente come corretta qualificazione del fatto
recidiva contestata e richiamata nella decisione di applicazione della pena
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, de plano, in camera di consiglio non partecipata
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se la qualificazione accolta risulti, con immediata e manifesta evidenza, totalmente estranea rispetto al contenuto del capo di imputazione.
- La verifica della correttezza della qualificazione giuridica in sede di ricorso avverso il patteggiamento deve essere compiuta soltanto sulla base del capo di imputazione, della motivazione succinta della sentenza e dei motivi di ricorso, senza riesame del merito.
- Se il vizio denunciato non emerge in modo palese dalla documentazione processuale essenziale, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Per le inammissibilità rilevabili nel giudizio di legittimità, la Corte può provvedere senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.
- Il fatto di sostenere che la condotta integri il lieve entità non basta, da solo, a fondare l'ammissibilità del ricorso se la qualificazione adottata non appare ictu oculi eccentrica rispetto all'imputazione.
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