Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 385 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta contestata non integrasse il reato; la Corte ha però ritenuto manifestamente infondato il motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui ogni allontanamento dal domicilio in orari o luoghi non autorizzati integra l'evasione, senza che rilevino durata dell'allontanamento, distanza dello spostamento o ragioni dell'azione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata perché non si confrontava con la motivazione di merito, basata su plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
Qualsiasi allontanamento dal domicilio in orari o luoghi non autorizzati integra il reato di evasione; non rilevano durata, distanza o motivi dell'allontanamento.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica, come nel caso di plurimi precedenti penali dell'imputato, anche specifici.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo di custodia o dal domicilio in violazione delle prescrizioni autorizzative, anche se breve, limitato nello spazio o determinato da ragioni contingenti, poiché ciò che rileva è l'elusione della vigilanza custodiale.
- La censura in cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non introduce argomenti idonei a scalfirne l'applicazione al caso concreto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se fondato su elementi di merito logicamente apprezzabili, come i precedenti penali dell'imputato, e il ricorso non si confronta specificamente con tale motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate e non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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