Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché non sorretto da specifiche censure di diritto e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e confutate in appello. Il secondo motivo riguardava l'eccessività della pena inflitta, ma è stato anch'esso ritenuto privo di specificità e meramente reiterativo di questioni già valutate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
indica il reato per il quale vi è stata condanna in appello; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma prende atto della precedente decisione di condanna.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi argomentativi realmente decisivi.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, anziché confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, si risolva nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e riferita a concreti errori del giudice di merito; non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse critiche già rigettate in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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