Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La richiedente, destinataria di una sentenza del Tribunale di Perugia che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. per la detenzione di 32 cani in condizioni incompatibili con la loro natura, ha chiesto l'oscuramento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. Ha dedotto che la sentenza era stata integralmente pubblicata su un sito internet con il suo consenso, ma per finalità promozionali dello studio legale titolare del sito, con conseguente grave pregiudizio alla sua immagine professionale e alla sua attività di allevatrice, oltre che danno economico. In via principale ha chiesto che fosse disposto d'ufficio l'oscuramento sull'originale della sentenza; in subordine la rimessione in termini per presentare la medesima istanza; in ulteriore subordine la rimozione della sentenza dal sito e da ogni altro canale di diffusione. La Corte ha ritenuto che tali richieste non integrassero un'impugnazione e che, in ogni caso, l'art. 52 citato consenta l'annotazione solo prima della definizione del relativo grado di giudizio. Poiché il procedimento era ormai definito in ogni grado, ogni richiesta risultava preclusa; inoltre la domanda di inibitoria della diffusione non rientrava nelle attribuzioni della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha osservato che la tutela richiesta dall'interessata, consistente nell'oscuramento dei dati identificativi nella sentenza, non era più praticabile perché il giudizio a suo carico era già definitivamente concluso, essendo stato rigettato il precedente ricorso per cassazione. Ha quindi escluso sia la possibilità di disporre d'ufficio l'annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, sia la rimessione nel termine per presentarla, sia la richiesta di rimozione della decisione dal sito internet, ritenuta estranea alle attribuzioni della Corte.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
"l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta... un'annotazione volta a precludere... l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi"; "L'autorità che pronuncia la sentenza... può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione"
Il potere di disporre l'annotazione di oscuramento, su richiesta di parte o d'ufficio, è temporalmente limitato al momento anteriore alla definizione del relativo grado di giudizio; una volta esaurito il processo in ogni grado, il provvedimento non è più adottabile.
art. 727, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per descrivere il reato oggetto della sentenza di merito (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura).
Massime di principio
- L'annotazione diretta a precludere la diffusione dei dati identificativi contenuti in una sentenza penale può essere disposta solo entro il limite temporale stabilito dalla legge, ossia prima della definizione del relativo grado di giudizio.
- La definizione definitiva del giudizio a carico dell'interessato preclude sia la domanda di oscuramento proposta dalla parte sia l'eventuale intervento d'ufficio del giudice.
- La successiva diffusione della sentenza su siti internet per finalità estranee alla funzione informativa della decisione non attribuisce, di per sé, alla Corte di cassazione un potere di rimozione o inibitoria non previsto dalla legge applicabile.
- Una richiesta che non censuri un provvedimento giurisdizionale e miri soltanto a ottenere una misura accessoria di protezione dei dati personali non integra un mezzo di impugnazione ed è valutata come istanza autonoma soggetta ai limiti legali di proponibilità.
Come è indicizzato
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