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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse esclusivamente di merito, poiché si risolveva in una contestazione della valutazione delle prove e chiedeva una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto contestava l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale, ritenute incompatibili con quelle di un testimone. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata nei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato solo come reato oggetto della condanna impugnata; il testo non contiene un approfondimento interpretativo della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di vizio motivazionale o di erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, mira in realtà a una non consentita rilettura del materiale probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo deve confrontarsi effettivamente con la motivazione di merito e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione degli elementi di prova già esaminati in modo logico e analitico dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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