Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma; la Corte ha inoltre dato atto che la recidiva non era stata oggetto di motivo di appello e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dai precedenti penali specifici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione sulla ritenuta responsabilità, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, che aveva desunto il dolo dal fatto che l'imputato si era allontanato con coscienza e volontà dal luogo di custodia domiciliare. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile quanto alla recidiva perché la questione non era stata dedotta in appello, e infondato quanto alle attenuanti generiche, negate in considerazione dei numerosi precedenti penali specifici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione; la condanna impugnata riguardava l'allontanamento volontario dal luogo di custodia domiciliare.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla coscienza e volontà dell'allontanamento dal luogo di custodia, senza che sia necessario un ulteriore sforzo argomentativo se la motivazione di merito è coerente e già specificamente esaminata.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già formulate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le questioni non dedotte con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando non si tratti di vizi rilevabili d'ufficio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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