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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come reato di spaccio, mentre avrebbe dovuto essere assolto o comunque riqualificato nella detenzione per uso personale, non penalmente rilevante. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'asserita erronea qualificazione giuridica non emergeva in modo evidente dal testo del provvedimento impugnato, come richiesto per censurare il patteggiamento in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che l'errore di qualificazione giuridica prospettato dal ricorrente non risultava ictu oculi dal provvedimento impugnato, sicché la doglianza era manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

    la sentenza impugnata era una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990

    il fatto era stato qualificato come reato in materia di stupefacenti, nella ipotesi di lieve entità richiamata dal comma 5.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    la Corte ha rilevato che la declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.

  • legge n. 103 del 2017

    aggiunto dalla legge n. 103 del 2017

    fonte dell'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se l'errore risulti in modo evidente dal testo del provvedimento impugnato.
  • Se la diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente non emerge ictu oculi dagli atti o dal provvedimento, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano, senza formalità di procedura, quando la legge lo consente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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