Cassazione Civile, Ordinanza n. 17082/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di somme asseritamente prestate da un coniuge all'altro per far fronte alle rate di un mutuo fondiario contratto per l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla resistente. Il ricorrente deduceva l'esistenza di una dichiarazione scritta del 6 luglio 2015 che avrebbe provato un rapporto di mutuo e chiedeva la restituzione di euro 82.251,99 oltre interessi. La resistente sosteneva invece che si trattasse di attribuzioni patrimoniali effettuate nell'ambito del progetto di vita matrimoniale, quindi di liberalità indirette o adempimento dei doveri di solidarietà coniugale, e contestava anche l'autenticità della scrittura privata. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello, il giudice territoriale aveva riconosciuto ulteriori importi e gli interessi, rigettando l'appello incidentale della resistente. In cassazione la resistente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando il riconoscimento degli interessi e di ulteriori voci di credito; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la scrittura privata fosse invalida e che i versamenti tra coniugi, in costanza di matrimonio, fossero irripetibili o comunque da qualificare come donazione indiretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o inesistente, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo chiaro sia il riconoscimento degli interessi legali sia la qualificazione delle ulteriori somme come prestito. Ha inoltre affermato che la disciplina applicabile dipende dal titolo dell'attribuzione patrimoniale e non dalla sola qualità di coniugi, sicché, una volta accertato in fatto il mutuo, sussiste l'obbligo restitutorio e la debenza degli interessi ex art. 1815, comma 1, c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché formulato in modo promiscuo e in parte riconducibile al vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme, sia perché mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente il mero riesame del merito
art. 111 Cost.
fonte dell'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio denunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere esistente, non apparente e intelligibile
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione
richiamato per sostenere la decorrenza degli interessi legali su somme liquide ed esigibili
in presenza di mutuo, il mutuatario deve corrispondere gli interessi, salvo diversa pattuizione
termine per impugnare la sentenza notificata, rilevante ai fini della tempestività del ricorso
richiamato per l'effetto preclusivo della doppia conforme sul vizio motivazionale
procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
fondamento della condanna per responsabilità aggravata e della somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
richiamato ai fini dell'aumento del compenso per la redazione di atti con tecniche informatiche
Massime di principio
- In sede di legittimità la motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti irriducibili contrasti o risulti incomprensibile; non è invece consentito dedurre il semplice difetto di sufficienza argomentativa o chiedere una rivalutazione del merito.
- La qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi non dipende automaticamente dal vincolo matrimoniale, ma dal titolo concreto in base al quale le somme sono state versate; se il giudice di merito accerta l'esistenza di un mutuo, sussiste l'obbligo di restituzione e, salvo patto contrario, la debenza degli interessi.
- Le censure che cumulinano in modo promiscuo vizi eterogenei, senza consentire di distinguere nettamente i singoli mezzi di impugnazione, sono inammissibili in cassazione.
- Quando vi è "doppia conforme", il vizio di omesso esame del materiale probatorio non può essere utilizzato per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- La deduzione dell'irripetibilità delle somme versate in ambito familiare non è sufficiente in astratto: occorre confrontarsi con il titolo dell'attribuzione e con gli accertamenti di fatto già compiuti nel merito.
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