Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25735/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2013, con cui l'Ufficio aveva recuperato l'IVA indebitamente detratta su acquisti di materiale fotografico all'ingrosso fatturati da società ritenute 'cartiere' e, quindi, relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una fattispecie diversa da quella dedotta in causa, richiamando per errore fatture e annualità non pertinenti. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., assumendo che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione coerente proprio per la confusione sulla fattispecie. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., censurando la CTR per avere escluso la prova della consapevolezza, in capo alla contribuente, della fittizietà delle società fornitrici; secondo l'Agenzia, invece, tale consapevolezza era desumibile da indizi complessivi (rapporti frequenti e reiterati con le cartiere, acquisti a prezzi stracciati, ulteriori elementi sintomatici emersi nel PVC) e, una volta assolto tale onere dall'Ufficio, la prova contraria doveva gravare sulla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, qualificando come mero refuso il richiamo della CTR alle 'cinque fatture' della New Trading Company s.r.l., senza che ciò integrasse violazione dell'art. 112 c.p.c. o difetto di motivazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi sulla prova presuntiva nelle operazioni soggettivamente inesistenti, poiché aveva escluso la rilevanza di alcuni indizi e non aveva valutato complessivamente tutti gli elementi sintomatici addotti dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché il richiamo erroneo a fatture diverse è stato qualificato come refuso, non come decisione su un oggetto diverso da quello devoluto.

  • art. 132 c.p.c.

    Non è stata ravvisata un'assenza di motivazione, poiché la sentenza d'appello consentiva di comprendere la ratio decidendi e l'errore materiale non ne comprometteva l'intellegibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la base del motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione delle norme sostanziali sulla detrazione IVA e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata la base dei motivi relativi a ultrapetizione e difetto di motivazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, da leggere nel senso che il diritto può essere negato se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 21 segg. d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato tra le disposizioni IVA indicate nel motivo di ricorso.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per affermare che l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni e elementi indiziari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la conoscibilità della frode, poi il contribuente deve provare la propria buona fede e diligenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità sono state respinte perché il ricorso conteneva esposizione sufficiente dei fatti e delle ragioni di censura.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto procedurale della trattazione camerale.

Massime di principio

  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta mediante un insieme di indizi oggettivi e specifici; il giudice di merito deve valutarli complessivamente e non atomisticamente, senza scartarne alcuni solo perché isolatamente equivoci.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a fondare la presunzione di partecipazione inconsapevole o conoscibile alla frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Ai fini del diniego della detrazione IVA non è sufficiente la sola qualità di 'cartiera' del fornitore, ma non è nemmeno necessaria la prova della partecipazione attiva del cessionario alla frode: basta la dimostrata conoscenza o conoscibilità, secondo ordinaria diligenza, dell'illecito schema evasivo.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico non sono di per sé decisive per escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.