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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03144/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale di Cassino che aveva liquidato al difensore il compenso per l'attività svolta nella difesa di una parte in una causa di lavoro contro una ASL, riconoscendo solo le attività di studio e introduzione della lite, perché il professionista aveva rinunciato al mandato. Il Tribunale aveva inoltre applicato i compensi tabellari minimi per cause di valore indeterminabile, ritenendo scarna l'attività processuale e valorizzando le vicende successive con gli assistiti, e aveva compensato le spese. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della decisione per violazione delle regole sulla composizione collegiale del procedimento speciale di liquidazione dei compensi e per redazione/sottoscrizione dell'ordinanza; 2) erronea applicazione del D.M. 147/2022 anziché del D.M. 55/2014, con richiesta di liquidazione in misura maggiore; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere compensato le spese nonostante, secondo il ricorrente, gli spettasse un importo più alto. La parte intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che il procedimento per la liquidazione dei compensi segue il rito speciale dell'art. 3 d.lgs. 150/2011, con decisione collegiale; nella specie il procedimento era stato comunque trattato con assegnazione al relatore quale delegato del collegio e la decisione finale era stata assunta dal collegio all'udienza fissata, sicché l'eventuale irregolarità del rito costituiva un mero errore processuale non deducibile senza specifica allegazione di un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza collegiale non richiedeva la firma dell'estensore, ma quella del Presidente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, perché non contestava in modo argomentato la ratio della liquidazione fondata sul ridotto impegno del difensore e sul carattere seriale della controversia. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché poggiava sulla premessa, giudicata infondata, dell'esistenza del diritto a un compenso maggiore e non censurava autonomamente la regolazione delle spese. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa in proprio del professionista che agisce come parte del giudizio di cassazione.

  • art. 50 bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio di composizione del giudice; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.

  • art. 50 quater c.p.c.

    invocato in relazione alla pretesa nullità della decisione per composizione del collegio; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di interesse/pregiudizio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per contestare la forma del provvedimento; la Corte osserva che l'ordinanza collegiale richiedeva la firma del Presidente, regolarmente apposta.

  • art. 134 c.p.c.

    la Corte afferma che l'ordinanza collegiale non richiedeva la firma dell'estensore, ma quella del Presidente.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile perché fondata esclusivamente sull'erroneo presupposto che spettasse un compenso maggiore.

  • art. 127-ter c.p.c.

    richiamato per indicare che l'udienza di assunzione della causa in decisione si è svolta davanti al collegio con modalità compatibili con il rito.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    disciplina il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi, prevedendo trattazione e decisione collegiale.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessaria trattazione collegiale e sull'impossibilità di conversione del rito.

  • D.M. 55/2014

    invocato per la liquidazione dei compensi professionali; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.

  • D.M. 147/2022

    il ricorrente lamenta la sua applicazione in luogo del D.M. 55/2014; la Corte non entra nel merito per la genericità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Sezioni Unite n. 12609/2012

    richiamata per affermare che i procedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati devono essere trattati in composizione collegiale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti speciali per la liquidazione dei compensi professionali, la violazione delle regole sul rito o sulla distribuzione interna delle attività tra relatore e collegio non determina automaticamente nullità del provvedimento: è necessario allegare e provare un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.
  • L'eventuale errore nella gestione della trattazione davanti al giudice delegato, se la decisione finale è comunque assunta dal collegio, può integrare un vizio processuale deducibile solo se abbia inciso in modo effettivo sulla difesa della parte.
  • Le censure in cassazione contro la quantificazione del compenso professionale devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della liquidazione; motivi meramente assertivi o generici sono inammissibili.
  • La contestazione della regolazione delle spese processuali è inammissibile se si fonda solo sulla premessa, non dimostrata, che la liquidazione principale sia errata, senza autonome doglianze sulla statuizione relativa alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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