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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26440/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un appalto per la realizzazione di un complesso immobiliare, nel quale era vietato il subappalto senza consenso scritto della committente. L’appaltatrice aveva comunque affidato lavori in subappalto a una società, che non era stata pagata. Dopo la risoluzione dei rapporti tra committente e appaltatrice e un accordo transattivo tra queste ultime, la subappaltatrice aveva chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti della committente, ottenendone il rigetto per difetto di rapporto negoziale. La società subappaltatrice conveniva quindi in giudizio il proprio avvocato, sostenendo che egli non avesse adeguatamente tutelato il suo credito nei confronti dell’appaltatrice/subappaltante, omettendo di attivare tempestivamente un sequestro conservativo su somme che, secondo l’assunto attoreo, sarebbero state disponibili in capo alla debitrice e aggredibili a tutela del credito. I giudici di merito rigettavano la domanda, rilevando in sintesi che l’accordo transattivo tra committente e appaltatrice non prevedeva alcun trasferimento di denaro a favore della debitrice nei cui confronti si sarebbe dovuto chiedere il sequestro e che non era stata provata né la concreta utilità dell’iniziativa cautelare né la permanenza delle somme nel patrimonio della debitrice per un tempo sufficiente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: nullità della motivazione d’appello per adesione acritica alla sentenza di primo grado; omesso esame di fatti decisivi relativi alla partecipazione del difensore alle trattative e al tempo trascorso fino al fallimento; violazione delle norme sulla valutazione della prova documentale e sulla responsabilità professionale; errata applicazione dei criteri di diligenza professionale e della colpa lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva motivato autonomamente e non per mera relationem, escludendo così il vizio di motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme e per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto ai terzo e quarto motivo, li ha ritenuti anch’essi inammissibili per mancata puntuale indicazione e trascrizione dei documenti su cui si fondavano, oltre che perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato; non è consentito usare il ricorso per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di appello decide effettivamente sulla domanda e sui motivi devoluti.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non quando il giudice d'appello esponga ragioni proprie.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere denunciata solo nei limiti in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia ignorato prove ritualmente acquisite; non basta contestare la valutazione compiuta.

  • art. 2702 c.c.

    La ricorrente lo invocava in relazione alla mancata corretta considerazione di documenti e circostanze pacifiche, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza del professionista è parametro di valutazione dell’adempimento, ma in cassazione la sua applicazione non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 2230 c.c.

    La prestazione professionale è valutata secondo le regole del contratto d’opera intellettuale; la relativa censura richiede specifica indicazione delle fonti di prova.

  • art. 2236 c.c.

    La responsabilità del professionista nei problemi tecnici di speciale difficoltà richiede la dimostrazione dei presupposti di legge, non essendo sufficiente una doglianza generica.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con richiamo essenziale e contenuto rilevante; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 671 c.p.c.

    Il sequestro conservativo richiede che il bene o la somma da vincolare sia effettivamente aggredibile e nella disponibilità del soggetto passivo.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d’appello non è nulla se il giudice di secondo grado espone una propria autonoma ratio decidendi, anche quando richiami e condivida quella del primo giudice.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme, ossia da due pronunce fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del requisito di specificità: i documenti e gli atti richiamati devono essere indicati puntualmente e il loro contenuto essenziale deve essere trascritto nella parte rilevante.
  • La censura di responsabilità professionale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio controfattuale, riservati al giudice di merito.
  • Per configurare un danno da omessa tutela cautelare occorre dimostrare in modo concreto che il rimedio omesso sarebbe stato verosimilmente utile e che il bene da vincolare fosse effettivamente esistente e nella disponibilità del terzo/debitore al momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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