Cassazione Penale, Sentenza n. 13381/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: errata applicazione dell'art. 141, comma 2, C.d.S. Si deduce che la Corte territoriale non ha svolto una valutazione autonoma rispetto al Gip e non ha individuato una condotta specifica del conducente che configuri la violazione contestata; la censura è formulata in termini generici e non precisa le circostanze di tempo e luogo che avrebbero escluso la colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: (1) l'impugnazione in appello si era limitata a censure generiche su art. 141, comma 2, C.d.S., mentre le sentenze di merito (primo grado e appello) avevano ricostruito in modo coerente e motivato il sinistro ritenendo che l'imputato non si fosse accorto per tempo dell'ostacolo o non avesse corretto le misure di guida; (2) trattandosi di doppia conforme di condanna, la ricostruzione unitaria dei fatti limita la sindacabilità in cassazione; (3) la doglianza di mancata specificazione delle circostanze non è stata efficace. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (inoltre, in sede di merito: il Gip aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.; la Corte d'appello ha rideterminato la pena da 1 anno e 4 mesi a 10 mesi e 20 giorni riconoscendo la circostanza attenuante prevista dall'art. 589, comma 7, cod. pen., ritenendo concorso di colpa della persona offesa).
Norme richiamate
La responsabilità penale per la morte causata da un incidente stradale è stata attribuita al conducente; le sentenze di merito lo hanno riconosciuto colpevole ai sensi di questa norma.
La Corte d'appello ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista da questa disposizione in considerazione del concorso di colpa della persona offesa (veicolo fermo parzialmente in carreggiata, uscita senza giubbotto e senza segnalazione).
art. 141, comma 2, Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992)
La difesa aveva contestato l'applicazione di questa norma sostenendo la mancanza di individuazione di una condotta specifica; il giudice ha ritenuto che la violazione fosse adeguatamente individuata nella mancata segnalazione/adeguamento alla presenza del veicolo fermo e nella mancata deviazione per evitare l'urto, alla luce della dinamica e delle condizioni favorevoli (rettilineo, giorno, buona visibilità). Le censure generiche non sono state ritenute idonee a sconfessare tale valutazione.
Applicata per l'imposizione della sanzione pecuniaria e delle spese processuali al ricorrente dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata rilevata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 (richiamata)
Richiamata quale principio secondo cui, in presenza di inammissibilità del ricorso, può essere disposta la sanzione pecuniaria se non è accertata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808)
Richiamato il principio che i motivi di impugnazione formulati in termini generici in appello non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione quando siano proposti in concorso con motivi specifici; i rilievi generici sono inammissibili.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione in cassazione formulato in modo generico e privo di specificazione delle circostanze fattuali o di diritto rilevanti è destinato all'inammissibilità.
- Quando primo grado e appello coincidono in una ricostruzione logica e motivata dei fatti (doppia conforme), la Corte di Cassazione ha margini ridotti di sindacato e il ricorrente deve indicare profili di illegittimità specifici e rilevanti.
- La richiamata norma dell'art. 141, comma 2, C.d.S. richiede, per essere efficacemente contestata, l'indicazione di quale atto concreto di guida abbia costituito la violazione (es. mancato avvistamento, mancata manovra di evitamento, invasione di corsia), non una critica generica.
- La presenza di concorso di colpa della persona offesa (es. fermarsi parzialmente in carreggiata, uscire dal veicolo senza segnalazioni o giubbotto riflettente) può costituire attenuante ai fini della determinazione della pena ma non esclude automaticamente la responsabilità dell'investitore se questi non ha adottato gli accorgimenti necessari.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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