Sentenza del 16/12/2022 n. 36999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione basato su un unico motivo: l'omessa considerazione, da parte della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15329/2021, della preliminare eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in cassazione. Il ricorrente sosteneva che il ricorso in cassazione era stato notificato via PEC il 2 dicembre 2019 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., sicché la Corte avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile e non decidere nel merito.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore revocatorio di percezione dei fatti ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, ma di una valutazione giuridica sull'ammissibilità del ricorso in cassazione: la Corte ha implicitamente ritenuto il ricorso ammissibile alla luce della sospensione dei termini stabilita dal D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 11, che ha prorogato il termine originario fino al 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 ricadendo di sabato, il termine è slittato a lunedì 2 dicembre 2019). Poiché il ricorso in cassazione è stato notificato il 2 dicembre 2019, la notifica è stata considerata tempestiva e la revocazione è stata respinta. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell'Agenzia, che è rimasta intimata; è disposta annotazione relativa al possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
Termine semestrale per il ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato che tale termine sia stato sospeso/prorogato in base al D.L. n.119/2018, con conseguente proroga del termine ordinario.
La norma disciplina il vizio per 'errore di fatto' che può giustificare la revocazione. La Corte ha interpretato restrittivamente tale vizio: ammessa solo per errori percettivi incontestabili sui fatti del processo; non è configurabile per errori di valutazione giuridica o di giudizio sull'ammissibilità.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione...
La sospensione dei termini (24/10/2018 - 31/07/2019) ha prorogato il termine di impugnazione dell'appello, estendendo il termine utile per il ricorso in cassazione fino al 2 dicembre 2019 nel caso di specie; perciò la notifica del ricorso in cassazione del 2/12/2019 è stata considerata tempestiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Previsione della possibilità di ulteriore versamento del contributo unificato in revocazione; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è ammessa solo per errori percettivi chiari e documentabili nei fatti processuali; non vale per contestare valutazioni giuridiche o di merito compiute dal giudice.
- Se il giudice decide nel merito dopo aver esaminato l'ammissibilità, la mancata pronuncia esplicita su una eccezione processuale è considerata pronuncia implicita e non apre facilmente la strada alla revocazione.
- Le sospensioni o proroghe normative (es. D.L. 119/2018) incidono sul computo dei termini di impugnazione e devono essere verificate prima di ritenere tardiva una notifica; gli effetti operano ex lege e possono rendere tempestive notifiche altrimenti apparentemente tardive.
- La data di notifica via PEC è rilevante per il computo dei termini processuali; se la scadenza ricade in giorno festivo o weekend, il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
- Per far valere con successo una revocazione per errore revocatorio è necessario dimostrare che l'errore di percezione dei fatti, desumibile incontestabilmente dagli atti, avrebbe determinato un esito processuale diverso.
- Le contestazioni procedurali relative a termini e ammissibilità richiedono attenzione alla normativa emergenziale o straordinaria che può aver sospeso o prorogato termini: l'interpretazione giuridica del collegio su questi profili è difficile da ribaltare in revocazione.
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