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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società datrice di lavoro ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il riconoscimento, in favore di un dipendente, di un'indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009, nella forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La controversia verteva sull'interpretazione della clausola che riconosceva il beneficio per le attività lavorative assegnate presso "strutture esterne agli uffici aziendali". La società sosteneva che il significato letterale non fosse univoco e che l'espressione dovesse riferirsi a sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali, non includendo l'ufficio presso il dipartimento del condono edilizio di Roma Capitale in via di Decima. Il ricorso era formulato come violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo sindacale, ma la censura si risolveva, secondo la Corte, nella mera proposta di una lettura alternativa e più favorevole alla ricorrente, senza dimostrare un effettivo errore nell'applicazione dei canoni ermeneutici o una motivazione illogica della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale appartenga al giudice di merito e sia censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logica e coerente manifestamente carente. Nel caso concreto, la società ricorrente si è limitata a contrapporre una diversa interpretazione del testo dell'accordo, senza evidenziare l'inesistenza o l'assoluta inadeguatezza dei dati considerati dal giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato il limite derivante dalla c.d. doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura era formalmente prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in realtà, mirava a contestare l'interpretazione del testo negoziale, sindacabile in cassazione solo nei limiti propri dell'interpretazione dei contratti.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I canoni di ermeneutica contrattuale possono essere censurati in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in che modo siano stati violati e perché la motivazione del giudice di merito sia obiettivamente deficitaria o contraddittoria.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la rivalutazione del fatto, compresa l'interpretazione della volontà negoziale, se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica, non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
  • Quando una clausola negoziale consente più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del testo limitandosi a sostenere che una diversa interpretazione sarebbe stata più favorevole o più persuasiva.
  • La denuncia della violazione delle regole ermeneutiche richiede una critica specifica e puntuale, con indicazione del canone asseritamente violato e delle ragioni per cui il percorso argomentativo del giudice di merito sarebbe inadeguato; non basta una contrapposizione assertiva di significati diversi.
  • In presenza di doppia conforme, la rivalutazione del fatto è ulteriormente preclusa nel giudizio di legittimità, inclusa l'interpretazione della volontà negoziale quando essa si traduca in un accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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