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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27725/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di riliquidazione della pensione in godimento, con inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a cassa integrazione guadagni e, secondo quanto dedotto in appello, anche ad altri periodi di contribuzione figurativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che, in linea generale, tali emolumenti dovessero entrare nella retribuzione pensionabile e che l'INPS non avesse provato di averli effettivamente inclusi nel calcolo. Con il ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, L. n. 155 del 1981, 7, comma 9, L. n. 223 del 1991, 2, L. n. 164 del 1975 e art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione e avesse indebitamente posto a suo carico l'onere di dimostrare il contrario, mentre sarebbe stato l'assicurato a dover provare l'inesatto computo; l'INPS ha inoltre richiamato circolari e messaggi interni per sostenere che non vi fosse prova della mancata inclusione degli emolumenti extra mensili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, ritenendo infondato il motivo. Ha confermato la decisione di merito perché la sentenza impugnata aveva positivamente accertato l'inadempimento dell'ente nell'accredito/calo della contribuzione figurativa, rilevando la mancata inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile. La Corte ha ritenuto corretto porre a carico dell'INPS la prova dell'esatto adempimento del proprio obbligo, trattandosi di fatto estintivo della pretesa della pensionata. L'INPS, invece, si era limitato a lamentare il difetto di prova della mancata inclusione, invertendo l'onere probatorio e sollecitando una rivalutazione presuntiva non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancanza di rituale attività difensiva della resistente, poiché il controricorso era privo di valida procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che incomba all'INPS dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo di calcolo e accredito della contribuzione figurativa

  • art. 8, comma 4, L. n. 155 del 1981

    richiamato dall'INPS e dalla Corte territoriale come norma di riferimento per il calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti figurativamente

  • art. 7, comma 9, L. n. 223 del 1991

    richiamato come disciplina della contribuzione figurativa nei periodi considerati

  • art. 2, L. n. 164 del 1975

    richiamato insieme alle altre norme sul trattamento dei periodi figurativi

  • L. n. 153 del 1969, art. 12

    richiamata in motivazione come base della nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi

  • d.lgs. n. 314 del 1997

    richiamato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile

  • L. n. 183 del 2010, art. 24

    richiamato come successiva precisazione della disciplina della retribuzione imponibile

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    richiamato dalla Corte territoriale quale riferimento per la base di calcolo del valore retributivo attribuibile ai periodi figurativi

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità della procura speciale nel giudizio di cassazione e l'inutilizzabilità di atti privi dei requisiti prescritti

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto la riliquidazione della pensione e il corretto accredito della contribuzione figurativa, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'ente previdenziale, spetta all'ente dimostrare di avere correttamente eseguito il calcolo e l'accredito dovuti, trattandosi di fatto estintivo della pretesa creditoria.
  • Se il giudice di merito accerta che nella retribuzione pensionabile non sono stati inclusi emolumenti che devono entrarvi per legge, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in astratto la mancanza di prova del lavoratore, ma deve specificamente indicare gli atti dai quali risulterebbe l'esatto adempimento dell'ente.
  • È inammissibile in cassazione sollecitare una diversa valutazione presuntiva dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando il ricorso si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze di causa.
  • La mancata rituale costituzione della parte resistente per difetto di procura speciale rende il controricorso inutilizzabile e impedisce la statuizione sulle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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