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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27726/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per euro 810,00, richiesti a titolo di una tantum prevista dall'allegato A del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012, somma destinata a coprire il periodo 1 gennaio 2009-31 agosto 2012 in relazione al mancato rinnovo contrattuale. La società datrice di lavoro ha opposto il decreto, sostenendo che la previsione collettiva non le imponesse il pagamento dell'intera indennità per periodi lavorati presso datori diversi, e ha poi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione letterale delle previsioni collettive; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al verbale di accordo del 12 luglio 2013 e ad altri documenti. La corte d'appello aveva invece ritenuto che, alla luce dell'accordo del luglio 2013 e dei successivi comunicati delle parti sociali, le parti collettive avessero inteso riconoscere ai dipendenti del settore l'intera indennità, da ripartire pro quota tra i datori di lavoro succedutisi nel periodo considerato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore fosse alle dipendenze del datore attuale alla data del rinnovo del contratto del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, ritenendo che la corte territoriale avesse espresso in modo lineare il percorso logico-giuridico fondato sul verbale di accordo del 12 luglio 2013 e sui comunicati successivi, interpretati come espressione della volontà collettiva di riconoscere il diritto all'una tantum anche rispetto ai datori di lavoro succedutisi. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo al precedente di legittimità n. 554/2021, perché quel precedente riguardava soltanto l'interpretazione del c.c.n.l. del 28 giugno 2012, mentre la decisione di merito si fondava su pattuizioni collettive successive, non investite dalle censure. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come parametri di interpretazione dei contratti collettivi; la Corte rileva che le censure sulla violazione del criterio letterale non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude che ricorra una motivazione inesistente o meramente assertiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per lamentare insufficienza motivazionale; la Corte afferma che la motivazione consente invece di ricostruire il percorso logico-giuridico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 554/2021

    Richiamata come precedente sull'interpretazione dell'allegato A del c.c.n.l. 28 giugno 2012; la Corte precisa che non è decisiva perché la fattispecie in esame è regolata anche da accordi successivi.

  • Cass. Sez. Un. n. 23535/2019

    Richiamata per il presupposto processuale dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata, pur sintetica, consente di ricostruire in modo lineare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non basta contrapporre una lettura alternativa degli atti o dei documenti.
  • Nel sindacato di legittimità sulla interpretazione di una regolazione collettiva, il motivo è inammissibilmente o infondatamente formulato se non si confronta con tutte le pattuizioni effettivamente poste a fondamento della decisione, incluse quelle successive al testo contrattuale originario.
  • Il principio secondo cui l'una tantum collegata al rinnovo contrattuale non è dovuta per periodi lavorati presso datori diversi non opera quando la decisione di merito fondi il diritto del lavoratore su accordi collettivi successivi, interpretati come espressione di una diversa volontà delle parti sociali.
  • Quando una decisione di merito si fonda su documenti e accordi ulteriori rispetto a quelli scrutinati nel precedente di legittimità invocato, il richiamo a quel precedente non è pertinente se non si censura anche l'interpretazione di tali ulteriori fonti negoziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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