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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27722/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato già titolare di trattamento liquidato dall'INPS a carico del Fondo elettrici chiedeva il ricalcolo della pensione di vecchiaia, sostenendo che la prestazione dovesse essere maggiorata e commisurata alla retribuzione imponibile secondo i criteri dell'AGO, nei limiti dell'80%, senza le riduzioni applicate dall'ente. In primo grado la domanda era stata accolta dal Tribunale, ma la Corte d'appello, accogliendo l'appello principale dell'INPS e respingendo quello incidentale del pensionato, aveva ritenuto che la pensione dovesse essere determinata secondo il meccanismo di armonizzazione previsto dal D.lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, cioè confrontando il trattamento calcolato secondo le regole del Fondo con i due tetti normativi previsti e liquidando, se inferiore, la pensione nella misura già riconosciuta. Il ricorrente principale ha proposto quattro motivi: i primi tre per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe ritenuto provati fatti non dimostrati, avrebbe male ricostruito la fattispecie concreta e avrebbe omesso di esaminare il fatto che l'INPS non aveva contestato la quantificazione della somma richiesta; il quarto per violazione di legge, sostenendo la falsa applicazione della disciplina di armonizzazione del 1996. L'INPS ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte territoriale escluso la decadenza della domanda di riliquidazione della pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi non censurassero l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo questioni, argomentazioni e contestazioni sul criterio di calcolo della pensione e sulla quantificazione delle differenze, in modo non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non indicava specificamente l'errore di diritto e, comunque, la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata sul regime pensionistico del Fondo elettrici: il D.lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, stabilisce un meccanismo di confronto tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo l'AGO e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata secondo la legge n. 335 del 1995, e la pensione va corrisposta nella misura più favorevole, con eventuale riduzione al tetto maggiore se il trattamento del Fondo lo supera. Il ricorso incidentale dell'INPS, non tardivo, è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere invocato per contestare questioni, argomentazioni o meri profili di calcolo.

  • D.lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2

    Per la pensione di vecchiaia del Fondo elettrici prevede un meccanismo di armonizzazione con l'AGO fondato sul raffronto tra due tetti di calcolo e sulla liquidazione del trattamento nella misura più favorevole, con eventuale riduzione se la pensione del Fondo supera il tetto maggiore.

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a)

    È richiamata come parametro del secondo tetto di confronto nella disciplina di armonizzazione dei fondi speciali.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    È la norma invocata dall'INPS per sostenere la decadenza della domanda di riliquidazione della pensione; la Corte d'appello l'aveva esclusa, ma il ricorso incidentale è rimasto assorbito.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38

    Norma di novella richiamata dall'INPS a sostegno dell'eccezione di decadenza.

  • L. n. 111 del 2011

    Legge di conversione della novella richiamata in tema di decadenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il rinvio del deposito della motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se viene indicato un fatto storico, decisivo e realmente omesso dalla sentenza, non quando si contestano valutazioni, argomenti o profili di calcolo.
  • Nelle controversie sulla riliquidazione delle pensioni dei fondi speciali INPS, la disciplina di armonizzazione va applicata mediante confronto tra i tetti previsti dalla legge e il trattamento calcolato secondo il fondo di appartenenza; il pensionato non ha diritto automatico alla liquidazione secondo il solo criterio AGO se il meccanismo normativo conduce a un importo inferiore o comunque non più favorevole.
  • La censura per violazione di legge in materia di calcolo pensionistico deve indicare in modo specifico il punto del computo o dell'interpretazione normativa ritenuto errato; una critica generica alla quantificazione non è sufficiente.
  • Quando il giudizio di legittimità si conclude con inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale resta assorbito se le questioni da esso poste non richiedono autonoma decisione.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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