Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27727/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a progetto stipulati da una lavoratrice con un consorzio di bonifica poi soppresso e posto in liquidazione. La Corte d'appello ha ritenuto che il rapporto dovesse qualificarsi come subordinato sin dal 22 gennaio 2007, con riferimento alle mansioni di V fascia funzionale previste dal c.c.n.l. dei dipendenti dei consorzi di bonifica, ha condannato il consorzio subentrante al pagamento di differenze retributive e ha ordinato la riammissione in servizio. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la decisione d'appello avrebbe alterato un assetto definito da un provvedimento amministrativo regionale relativo alla soppressione del consorzio originario e alla gestione liquidatoria; 2) difetto di legittimazione passiva, assumendo di non essere mai stato datore formale né beneficiario della prestazione e che il rapporto fosse rimasto nella gestione liquidatoria; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., per avere la Corte d'appello applicato erroneamente il regime successorio nel trasferimento del rapporto; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la sottoscrizione dei contratti da parte del commissario regionale/liquidatore e la ricaduta del rapporto nella fase liquidatoria; 5) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, contestando la declaratoria di subordinazione e sostenendo che il giudice di merito avrebbe scrutinato profili rimessi alla disciplina del lavoro a progetto. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse una vera questione di giurisdizione, poiché il giudice di merito non aveva annullato o disapplicato il provvedimento amministrativo regionale, ma lo aveva interpretato ai fini dell'individuazione del cessionario del rapporto di lavoro. Ha inoltre osservato che la giurisdizione del giudice ordinario era correttamente radicata sulla domanda di lavoro subordinato proposta contro i consorzi. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché, da un lato, tendevano a proporre una diversa ricostruzione di fatto e di diritto sostanziale non consentita in sede di legittimità; dall'altro, difettavano di specificità e non si confrontavano con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito il contenuto dei decreti regionali e ritenuto configurabile un fenomeno successorio riconducibile all'art. 2112 c.c. solo in relazione al consorzio ricorrente. Quanto al quinto motivo, la Corte ha anche precisato che il giudice d'appello aveva ravvisato l'invalidità del contratto a progetto per difetto di specificità del progetto, con conversione ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, e non aveva sindacato impropriamente le scelte organizzative del datore. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conformato ai relativi requisiti, specie quanto a giurisdizione, specificità e critica alla motivazione

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi difettavano di specificità e di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato per continuità con la giurisprudenza di legittimità evocata dalla Corte

  • art. 2112 c.c.

    la Corte d'appello ha correttamente applicato la disciplina del trasferimento d'azienda/rapporto per individuare il subentro del nuovo consorzio nei rapporti di lavoro

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003

    il difetto di specificità del progetto comporta la conversione del rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  • artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003

    richiamati dal ricorrente per contestare la declaratoria di subordinazione, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 4 L. 20 marzo

    richiamato nel contesto della censura di giurisdizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata annullamento, modifica o revoca del provvedimento amministrativo

  • art. 13 della l.r. n. 11/2003

    indicato come base normativa del decreto presidenziale regionale interpretato dalla Corte territoriale

  • delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006

    richiamata come ulteriore base del decreto regionale di riorganizzazione dei consorzi

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale prospettata dalle parti: nelle controversie di lavoro, se si chiede l'accertamento di un rapporto subordinato e le conseguenze retributive, la giurisdizione ordinaria resta ferma anche se il rapporto si inserisce in un contesto di atti amministrativi di riorganizzazione.
  • Il giudice civile, nel decidere una controversia di lavoro, può interpretare un provvedimento amministrativo incidente sull'assetto organizzativo dell'ente ai fini dell'individuazione del soggetto subentrante, senza per questo invadere la giurisdizione amministrativa, purché non ne annulli, modifichi o revochi il contenuto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti o degli atti; i motivi che non si confrontano puntualmente con la ratio decidendi e con l'analitica motivazione di merito sono inammissibili per difetto di specificità.
  • L'applicazione dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di rapporti di lavoro derivante da una riorganizzazione di enti richiede una valutazione di merito sui presupposti fattuali; se la motivazione del giudice di merito è congrua e non contraddittoria, tale valutazione non è sindacabile in cassazione.
  • Nel lavoro a progetto, il difetto di specificità del progetto determina la nullità/invalidità del contratto e la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, senza che ciò implichi di per sé un improprio sindacato giudiziale sulle scelte organizzative del datore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.