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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Alcuni pensionati, titolari di pensione ex Fondo elettrici dal 2002, avevano chiesto in via amministrativa nell'agosto 2015 la riliquidazione del trattamento pensionistico, sostenendo che la pensione dovesse essere calcolata includendo le retribuzioni pensionabili previste per l'AGO e quindi su una base più ampia rispetto a quella utilizzata dall'INPS. Dopo il rigetto o comunque l'esito infruttuoso della domanda amministrativa, avevano agito in giudizio nell'ottobre 2016. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione e condannato l'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche, limitando però gli arretrati al quinquennio precedente la domanda amministrativa e ritenendo applicabile la sola prescrizione decennale, con esclusione della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato nel 2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che la domanda di riliquidazione di una pensione già in godimento al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina fosse comunque soggetta al termine decadenziale triennale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, si applica anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, comprese le domande di ricalcolo di prestazioni già liquidate, ma con decorrenza soltanto dall'entrata in vigore della norma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza incide sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    come modificato da ultimo dal D.L. n. 98 del 2011

    la disposizione, come novellata, introduce un termine decadenziale per le azioni giudiziarie aventi a oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; la decadenza si applica anche alle domande di riliquidazione di pensioni già in godimento, ma non retroattivamente prima dell'entrata in vigore della modifica.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38

    ha aggiunto all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 la disciplina decadenziale e l'art. 47-bis sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati; la nuova disciplina opera anche per situazioni già in essere, con decorrenza dal momento dell'entrata in vigore.

  • L. n. 111 del 2011

    conv. del D.L. n. 98 del 2011

    ha convertito la novella che ha introdotto la decadenza e la prescrizione richiamate nella controversia.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis

    consente la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, anche non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12

    richiamata dalla Corte d'appello quale parametro per la base pensionabile massima nel sistema di armonizzazione del Fondo elettrici con l'AGO.

  • D.lgs. n. 562 del 1996, art. 3

    richiamato nella motivazione della sentenza impugnata come norma di armonizzazione delle pensioni retributive del Fondo elettrici con l'AGO, con ampliamento della base pensionabile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il riservato deposito della motivazione entro 60 giorni.

Massime di principio

  • Quando una modifica legislativa introduce per la prima volta un termine di decadenza, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già in essere, ma il termine decorre solo dall'entrata in vigore della norma, senza efficacia retroattiva.
  • Nelle azioni di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza investe la tutela delle differenze sui ratei maturati anteriormente al termine di legge, non il diritto alla prestazione in sé.
  • L'atto idoneo a impedire la decadenza è la proposizione dell'azione giudiziaria, quando il testo normativo prevede che il termine riguardi le "azioni giudiziarie" aventi ad oggetto la prestazione o gli accessori.
  • Il bilanciamento tra finalità sollecitatoria della decadenza e tutela dell'affidamento del pensionato impone di evitare interpretazioni che producano un effetto ablativo integrale e permanente delle differenze dovute, ove il ritardo non sia imputabile all'interessato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneGiudicato

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