Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dal datore di lavoro il rimborso degli oneri connessi a un licenziamento collettivo e alla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga di alcuni lavoratori, in particolare le somme erogate a titolo di indennità e di contribuzione figurativa. I giudici di merito avevano dichiarato tali crediti prescritti e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: (1) violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998, della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sostenendo che gli oneri in questione non sarebbero contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale; (2) violazione del medesimo D.L. n. 78 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4, contestando che le somme potessero essere qualificate come prestazioni da pagarsi periodicamente e quindi assoggettate alla prescrizione breve. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo, confermando che il credito dell'INPS rientra nella categoria dei contributi previdenziali e soggiace alla prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il credito dell'INPS verso il datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore per indennità e contribuzione figurativa nel regime della mobilità lunga, va qualificato come contributo previdenziale e quindi è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995. Conseguentemente il primo motivo è stato respinto; il secondo motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies
conv. con L. n. 176 del 1998
La norma è stata richiamata dal ricorrente per escludere la qualificazione dei relativi oneri come contributi previdenziali, ma la Corte ha ritenuto il credito comunque riconducibile alla categoria dei contributi previdenziali.
L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9
È stata invocata a sostegno della tesi dell'ente sulla natura degli oneri connessi al regime di mobilità lunga.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
La Corte ha applicato il termine di prescrizione quinquennale ai crediti contributivi dell'INPS verso il datore di lavoro.
La censura relativa alla prescrizione breve è stata assorbita dal rigetto del primo motivo, poiché la Corte ha già ricondotto il credito alla prescrizione quinquennale propria dei contributi previdenziali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In conseguenza del rigetto del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato solo per il rito camerale della decisione.
Massime di principio
- Il credito dell'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle somme erogate in relazione alla mobilità lunga, comprensive di indennità e contribuzione figurativa, va qualificato come credito contributivo previdenziale.
- Ai crediti contributivi previdenziali si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995.
- Quando il giudice qualifica correttamente il credito come contributivo previdenziale e ne applica la prescrizione quinquennale, resta assorbita ogni ulteriore censura sulla possibile applicazione della prescrizione breve ex art. 2948 c.c., n. 4.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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