Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09935/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 24 maggio 2006 denominato "affitto di ramo d'azienda", relativo a un'unità immobiliare all'interno di un centro commerciale, nella quale la controparte svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande. La società utilizzatrice ha chiesto, in via principale, l'accertamento della natura locatizia del rapporto e la condanna al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/1978, assumendo che il rapporto fosse cessato alla prima scadenza per disdetta della locatrice. La società controparte ha sostenuto invece che si trattasse di vero affitto di ramo d'azienda, che il contratto fosse scaduto e che l'altra parte fosse morosa nell'occupazione; in via riconvenzionale ha chiesto indennità di occupazione, penale per ritardata restituzione e canoni insoluti. Il Tribunale ha qualificato il rapporto come locazione ad uso diverso, ne ha dichiarato la risoluzione per inadempimento della conduttrice e ha respinto la domanda di indennità di avviamento e le riconvenzionali. La Corte d'appello ha rigettato entrambi i gravami, confermando la sostanza della decisione ma con diversa motivazione. In cassazione la società conduttrice ha denunciato violazione degli artt. 28 e 34 l. n. 392/1978 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio la tardività della disdetta e avesse così erroneamente mantenuto in vita il rapporto sino a una data successiva, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di cessazione del contratto alla prima scadenza e sul conseguente diritto all'indennità di avviamento. La controparte ha resistito e proposto anche ricorso incidentale, poi ritenuto tardivo e inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su una tardività della disdetta contestata o su una pretesa cessazione del rapporto in una data incompatibile con la domanda, ma aveva ritenuto che le censure di merito presupponessero comunque la prosecuzione del rapporto e che il motivo sulla morosità fosse infondato. È stata ritenuta fuori bersaglio anche la deduzione di omessa pronuncia, poiché formulata come se la Corte d'appello avesse omesso di decidere su una domanda, mentre semmai avrebbe dovuto riguardare un motivo di appello e, in ogni caso, non erano stati rispettati gli oneri di autosufficienza (mancata trascrizione del motivo e mancata specificazione della sua permanenza fino alle conclusioni). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392

    L'indennità per la perdita dell'avviamento è invocabile solo se il rapporto locatizio ad uso diverso cessa nei presupposti previsti dalla legge; la censura in cassazione era tuttavia fuori asse rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 28 l. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte rileva che nella sentenza impugnata non vi era un malgoverno della disciplina del rinnovo/disdetta rilevante ai fini della censura proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se riferita in modo improprio a una domanda anziché a un motivo di gravame, o se non si dimostra che la questione sia stata effettivamente devoluta e mantenuta in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione resta priva di concreta illustrazione e non incide sulla decisione, poiché la censura non individua un effettivo errore del giudice nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia su un motivo di appello deve trascrivere integralmente il motivo e fornire gli elementi necessari per verificarne il contenuto senza accesso ai fascicoli.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, e non è oggetto di esame nel merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare, nel testo ratione temporis applicabile, è stato utilizzato per verificare la tardività del ricorso incidentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente principale.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto diverso da quello assunto dal giudice di merito.
  • La censura per omessa pronuncia deve essere calibrata sul livello processuale corretto: se il vizio riguarda una decisione d'appello, occorre riferirsi al motivo di gravame o alla conclusione effettivamente devoluta, non alla domanda originaria in modo astratto.
  • Chi deduce l'omessa pronuncia su un motivo di appello deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo il motivo nella sua integralità e indicando che esso è stato mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che resta estraneo al giudizio di legittimità e non rileva ai fini della soccombenza.
  • L'evocazione di norme processuali o sostanziali è insufficiente se non è accompagnata da una concreta illustrazione del modo in cui il giudice di merito le avrebbe violate.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.