Sentenza del 21/09/2016 n. 18492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato il mancato pagamento dell’ICI per il 2002 e l’omessa dichiarazione. La concessionaria contestava il classamento e la rendita, deducendo che la rendita attribuita il 25 giugno 2003 era stata notificata al Demanio, non a lei; sosteneva inoltre che, non essendo stata rettificata entro un anno la sua proposta di categoria E/9, questa dovesse ritenersi accolta e che l’attribuzione della rendita non potesse produrre effetti retroattivi. Contestava anche l’assoggettamento a rendita degli specchi d’acqua e lamentava l’omessa pronuncia su tale questione. Il Comune proponeva ricorso incidentale condizionato, eccependo la tardività del ricorso originario.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale del Comune. Ha stabilito che la notifica della rendita doveva essere effettuata all’intestatario della partita catastale, il Demanio, non alla concessionaria; quest’ultima era comunque tenuta all’ICI per il 2002, calcolata, in assenza di rendita, sulla base di quella di immobili similari. La rendita attribuita nel 2003 non incideva quindi sull’imposta del 2002. La concessionaria, quale detentrice qualificata e non titolare di un diritto reale, non era legittimata a presentare la proposta catastale E/9 e non poteva invocare il silenzio dell’Amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la decisione di primo grado, sostituita dalla motivazione della CTR. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché cumulava impropriamente vizi di violazione di legge e di motivazione; la Corte ha comunque precisato che nel valore catastale di un porto turistico sono inclusi gli specchi d’acqua, censibili per la loro stabile autonomia funzionale e reddituale. Il ricorso incidentale comunale è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, poiché riguardava una questione non decisa in appello e riproponibile in caso di rinvio. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in 5.000 euro per ciascuna delle due controparti, oltre accessori, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Invero la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita
Gli atti di attribuzione o modifica della rendita acquistano efficacia dalla notifica ai soggetti intestatari della partita catastale. La notifica al concessionario, che non è l’intestatario, non è richiesta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2
In ogni caso l'attribuzione della rendita effettuata nel 2003 non può incidere sull'assoggettamento ad Ici per l'anno 2002, posto che l'immobile fino ad allora era privo di rendita e la concessionaria era tenuta al pagamento dell'imposta, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, vigente ratione temporis, commisurandola alla rendita dei fabbricati similari.
Per il periodo in cui l’immobile era privo di rendita, il concessionario tenuto al pagamento dell’ICI doveva commisurare l’imposta alla rendita di fabbricati similari; una rendita attribuita successivamente non elimina tale obbligo.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, commi 1 e 2
Infine va rilevato che l'odierna ricorrente non era legittimata ad inoltrare la proposta di attribuzione della categoria E/9 secondo il D.M. n. 701 del 1994, art. 1 posto che, a norma dell'art. 1, comma 2, del D.M. citato, le dichiarazioni di cui al comma 1 debbono essere sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici, mentre la concessionaria è detentrice qualificata.
La proposta catastale prevista dal decreto deve essere presentata da un titolare di diritti reali sul bene, con la sottoscrizione del tecnico incaricato. Il concessionario che sia soltanto detentore qualificato non è legittimato a presentarla né può beneficiare del silenzio amministrativo sulla propria istanza.
Peraltro il motivo sarebbe comunque infondato, tenuto conto che la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1 e 10, conv. con mod., dalla L. n. 1249 del 1939, in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
Gli specchi d’acqua antistanti il porto e i singoli posti barca possono essere censiti e concorrono al valore catastale del porto turistico quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
Nel ricorso per cassazione non è consentito formulare cumulativamente censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale in modo da demandare alla Corte la selezione e la ricostruzione dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per denunciare un’omessa pronuncia, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché cumulata con motivi di diversa natura; la Corte ha comunque esaminato la questione degli specchi d’acqua e ne ha ritenuto infondata la tesi sostanziale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La censura di nullità della sentenza deve riferirsi a una statuizione effettivamente resa e impugnabile; il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione sulla quale il giudice d’appello non si era pronunciato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Quando il ricorso è integralmente respinto e ricorrono i presupposti temporali previsti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
La disposizione ha introdotto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, applicato nel caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- L’efficacia dell’attribuzione o modifica della rendita decorre dalla notifica al soggetto intestatario della partita catastale: il concessionario non deve necessariamente riceverne una notifica individuale.
- L’attribuzione successiva della rendita non esonera dall’ICI per gli anni precedenti: se l’immobile era privo di rendita, l’imposta può essere calcolata secondo i criteri provvisori previsti dalla legge, qui sulla rendita di fabbricati similari.
- Chi è mero concessionario o detentore qualificato, senza titolarità di un diritto reale, non può presentare la proposta catastale prevista dal D.M. n. 701 del 1994 né invocare l’accoglimento tacito derivante dal mancato intervento dell’Ufficio.
- Gli specchi d’acqua di un porto turistico possono concorrere al valore catastale quando hanno stabile autonomia funzionale e reddituale.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati in modo distinto e riconducibile a uno specifico vizio: la sovrapposizione di violazione di legge e vizi motivazionali, senza separare le censure, può comportare l’inammissibilità.
- Il ricorso incidentale condizionato su una questione non decisa dal giudice d’appello è inammissibile per difetto d’interesse, non semplicemente assorbito; la questione può essere riproposta al giudice di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti di legge, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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