Cassazione Civile, Ordinanza n. 21328/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un originario creditore bancario per il saldo di un finanziamento erogato a una società, con ingiunzione anche nei confronti di alcuni soci/fideiussori. Gli opponenti avevano contestato, tra l'altro, l’incertezza del credito, l’anatocismo e l’usurarietà degli interessi, oltre a dedurre che la garanzia dei fideiussori dovesse essere limitata alle rispettive quote di partecipazione della società debitrice. Dopo un primo ciclo di giudizio e una cassazione con rinvio, la corte di merito in sede di rinvio ha ritenuto accertato il credito residuo della banca nei confronti dei fideiussori solo in misura proporzionale alle quote indicate nel contratto, valorizzando la documentazione contrattuale e una CTU contabile, escludendo l’utilizzo del certificato ex art. 50 TUB come prova del credito e trattandolo, invece, come elemento utile a verificare i pagamenti effettuati. Contro tale decisione i fideiussori hanno proposto ricorso principale con cinque motivi: violazione dei limiti del giudizio di rinvio e uso improprio del certificato ex art. 50 TUB; violazione delle regole sull’onere della prova e indebito soccorso istruttorio al creditore; illegittima compensazione delle spese; insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione sulla natura solidale/parziaria dell’obbligazione; nullità delle fideiussioni per contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite sulle fideiussioni conformi allo schema ABI. Il fallimento della società principale ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, l’omesso rilievo della nullità per anatocismo e usura, l’erronea prova del credito e, soprattutto, la violazione delle regole concorsuali, sostenendo che l’accertamento del credito verso il fallimento dovesse avvenire solo nello stato passivo; ha inoltre contestato la legittimazione della società cessionaria del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei fideiussori. Ha invece accolto il primo motivo utile del ricorso incidentale del fallimento, ritenendo che l’accertamento del credito nei confronti del debitore fallito sia devoluto in via esclusiva al tribunale fallimentare e che, se il fallimento interviene nel corso del giudizio ordinario, la domanda debba essere dichiarata improcedibile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del fallimento, perché il giudizio non poteva proseguire contro di esso. Gli altri motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti. Le spese sono state regolate per soccombenza, con condanna dei ricorrenti principali verso il controricorrente e, per il ricorso incidentale, liquidazione delle spese in favore dell’Erario.
Norme richiamate
il certificato non è stato ritenuto prova del credito della banca, ma solo elemento da considerare ai fini della ricostruzione dei pagamenti o dell’estinzione parziale del debito
nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; le censure dei ricorrenti sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la reale ratio decidendi
l’onere di provare l’indebito oggettivo dedotto per anatocismo e usura grava sul debitore che lo allega, non sulla banca
richiamato nel contesto della valutazione della documentazione contabile e contrattuale posta a base della CTU
richiamato per la dedotta illegittimità dell’anatocismo, ma la relativa prova dell’indebito è stata ritenuta non assolta
richiamato nella censura sulla pretesa solidarietà dell’obbligazione, poi ritenuta invece parziaria in base al contratto e al dictum rescindente
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di riesame del merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio
richiamato nella doglianza sul decreto ingiuntivo e sulla prova del credito
la regolazione delle spese segue l’esito finale della lite; la parte vittoriosa solo in cassazione ma non nel rinvio può essere condannata alle spese del giudizio rescindente
invocato per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio integrando il dispositivo con la motivazione
richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità delle fideiussioni e delle clausole contrarie a norme imperative
richiamato per il rilievo officioso della nullità
richiamato per l’imprescrittibilità dell’azione di nullità
richiamato nel contesto del contratto di mutuo/finanziamento oggetto della lite
richiamato in relazione alla dedotta nullità delle clausole che prevedono interessi usurari
richiamato dal ricorrente incidentale nel contesto della disciplina concorsuale, ma la decisione si è fondata soprattutto sulla legge fallimentare
l’accertamento del credito verso il fallito va effettuato nel concorso e non nel giudizio ordinario; il sopravvenuto fallimento comporta improcedibilità della domanda nel processo ordinario
artt. 100, 105, 110, 111, 392 e 393 c.p.c.
richiamati per contestare la legittimazione del cessionario e le regole della successione nel processo, ma la decisione incidentale è stata assorbita dall’improcedibilità verso il fallimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; una censura è inammissibile se attacca una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- Il certificato ex art. 50 TUB non vale, di per sé, come prova piena del credito nel giudizio di opposizione o di cognizione; può essere utilizzato, al più, come elemento documentale per individuare pagamenti o fatti estintivi, se il giudice lo valorizza in tale limitato ambito.
- La deduzione di indebito oggettivo per anatocismo o usura richiede prova specifica dell’effettiva incidenza delle clausole nel rapporto; l’onere di allegare e dimostrare l’indebito non grava sulla banca ma sul debitore che lo invoca.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo su documentazione contrattuale e consulenza tecnica.
- Ai fini dell’interpretazione del decisum, il contenuto della sentenza va desunto dal dispositivo coordinato con la motivazione, quando quest’ultima chiarisca la reale volontà del giudice; un’apparente contraddizione può risolversi come mero lapsus se la motivazione è univoca.
- Se, nel corso di un giudizio ordinario di cognizione, interviene il fallimento del debitore, l’accertamento del credito verso il fallito deve avvenire nelle forme del concorso e il processo ordinario non può proseguire; la relativa improcedibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- La regolazione delle spese di lite tiene conto dell’esito finale complessivo della controversia, per cui può essere condannata alle spese anche la parte risultata vittoriosa soltanto in cassazione ma soccombente nel giudizio di rinvio.
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