Sentenza del 17/07/2019 n. 19194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2005, determinando induttivamente un maggior reddito d'impresa a causa della mancata produzione, da parte dei contribuenti, di documentazione richiesta ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi e la cartella di pagamento. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che i contribuenti avessero riproposto le contestazioni già svolte in primo grado senza formulare critiche specifiche alla sentenza. I ricorrenti hanno quindi impugnato la decisione in Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'apparenza della motivazione e l'erronea applicazione dell'onere di specificità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale, sebbene sintetica, fosse sufficientemente chiara e non apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché rivolto a questioni di merito non esaminate dalla Commissione regionale, che aveva pronunciato una decisione meramente processuale. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado può soddisfare l'onere di specificità dell'appello quando sia diretta a contrastare le argomentazioni della sentenza impugnata e le censure siano ricavabili dal complesso dell'atto. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi ancora definita in via definitiva la fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Norma richiamata in relazione agli inviti dell'ufficio e alla mancata produzione di documenti.
La disposizione disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria di richiedere dati e documenti e le conseguenze della loro mancata trasmissione. La sentenza di Cassazione non decide definitivamente se ricorressero, nel caso concreto, le condizioni per applicare le relative preclusioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado quando, in contrapposizione alla decisione impugnata, dal complesso dell'atto risultino in modo inequivoco le ragioni del dissenso. L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve essere motivata. Una motivazione concisa non è necessariamente apparente o nulla, purché consenta di comprendere le ragioni essenziali della decisione.
La motivazione deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni della decisione. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito poiché la Commissione regionale aveva indicato chiaramente il difetto di specificità dell'appello.
Il richiamo all'onere di specificità dei motivi di appello non consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando l'atto, valutato nel suo insieme, individua la decisione contestata e le ragioni del dissenso, anche attraverso la riproposizione delle difese precedenti.
Il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla riunione dei ricorsi è stato dichiarato assorbito, poiché la cassazione della sentenza per l'erronea declaratoria di inammissibilità imponeva comunque il riesame della controversia.
La questione relativa all'individuazione del beneficiario delle spese è stata dichiarata assorbita in conseguenza della cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un appello non è necessariamente generico solo perché ripropone le contestazioni già formulate in primo grado: se tali contestazioni contrastano, anche implicitamente ma in modo inequivoco, con le ragioni della sentenza impugnata, l'onere di specificità può ritenersi adempiuto.
- Per valutare la specificità dell'appello occorre esaminare l'atto nel suo complesso, considerando esposizione dei fatti, motivi, argomentazioni e conclusioni, non singole frasi isolate.
- Una sentenza con motivazione sintetica non è nulla per motivazione apparente se permette di individuare il percorso logico e la ragione concreta della decisione.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame per ragioni processuali, le censure relative al merito dell'accertamento normalmente non possono essere esaminate in cassazione, perché non riguardano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: comporta soltanto la rinnovazione del giudizio davanti a un diverso collegio, con successiva decisione anche sulle spese.
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