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Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 3590 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il rimborso dell'Euroritenuta trattenuta all'estero sui redditi di capitale relativi alle annualità 2012-2013 e la restituzione del credito per le annualità 2014-2015 dopo aver regolarizzato la propria posizione tramite voluntary disclosure e ravvedimento operoso. L'Ufficio non aveva scomputato l'Euroritenuta nelle liquidazioni connesse alla procedura di collaborazione volontaria; i contribuenti, dopo aver pagato quanto richiesto, presentarono istanza di rimborso e, formatosi silenzio-rifiuto, ricorsero in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente riconoscendo il diritto al rimborso dell'Euroritenuta versata all'estero anche in caso di definizione mediante voluntary disclosure. Sono compensate le spese del doppio grado del giudizio di merito; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità quantificate in Euro 1.600,00 più spese e oneri come indicato.

Norme richiamate

  • L. 15 dicembre 2014, n. 186, art. 1 (introduzione della procedura di voluntary disclosure)

    La disciplina della voluntary disclosure consente la regolarizzazione dei redditi esteri e l'accesso ai benefici premiali, ma non preclude il diritto al rimborso dell'Euroritenuta pagata all'estero in presenza delle garanzie comunitarie e convenzionali contro la doppia imposizione.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 5-quater e 5-quinquies

    Le norme interne sulla collaborazione volontaria definiscono la procedura e l'irretrattabilità della dichiarazione confessoria; tuttavia, tale disciplina non deve essere interpretata in modo da escludere il diritto al rimborso della ritenuta estera previsto da fonti sovranazionali.

  • D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, art. 10 (recepimento Direttiva 2003/48/CE)

    Stabilisce che il beneficiario residente ha diritto a un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 TUIR per la ritenuta subita; se la ritenuta eccede il credito o se il credito non è applicabile, è riconosciuto il diritto al rimborso dell'intera o dell'eccedenza della ritenuta.

  • Direttiva 2003/48/CE, artt. 11 e 14 e considerarivi

    La direttiva mira a prevenire la doppia imposizione sui redditi da capitale e riconosce il diritto al rimborso o al credito per imposte assoggettate all'estero; ha efficacia vincolante nella misura in cui influenza l'interpretazione delle norme interne e limita interpretazioni nazionali restrittive.

  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 165 e art. 169

    art. 165, comma 8; art. 169

    L'art. 165 disciplina il credito d'imposta per imposte pagate all'estero e pone condizioni (reddito estero prodotto e dichiarato in Italia, imposta estera definitiva); l'art. 169 sancisce l'efficacia degli accordi internazionali. La Corte ha stabilito che l'art. 165 non può essere interpretato in modo da negare il rimborso previsto dalla normativa comunitaria e convenzionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75

    Prevede che negli obblighi tributari siano fatti salvi gli accordi internazionali esecutivi in Italia; conferma la prevalenza delle fonti internazionali nell'interpretazione delle norme tributarie interne.

  • Circolari Agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo 2015 e n. 21/E del 20 luglio 2017

    Le circolari hanno espresso l'orientamento dell'Amministrazione a non scomputare l'Euroritenuta in sede di voluntary disclosure; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non conforme ai principi comunitari e convenzionali e quindi illegittima nella parte in cui nega il diritto al rimborso.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    Prevede modalità di compensazione tributaria che possono essere alternative all'istanza di rimborso; richiamato dal D.Lgs. n.84/2005 come opzione del contribuente quando la ritenuta eccede il credito d'imposta.

Massime di principio

  • La definizione della posizione fiscale mediante voluntary disclosure non esclude automaticamente il diritto al rimborso delle ritenute estere: la procedura agevolativa non può essere interpretata in modo da creare una doppia imposizione indiretta.
  • L'art. 165 TUIR riconosce il credito d'imposta, ma le norme comunitarie e gli atti internazionali (Direttiva 2003/48/CE e accordi bilaterali) possono imporre il rimborso della ritenuta quando il meccanismo del credito non sia applicabile o sia eccedente.
  • Le interpretazioni amministrative che impediscano il rimborso delle ritenute estere nell'ambito della voluntary disclosure sono incompatibili con i principi di proporzionalità e con gli obblighi derivanti da norme e accordi internazionali e, pertanto, possono essere disapplicate o corrette dalla giurisprudenza.
  • Se il contribuente ha pagato le imposte richieste nella procedura di regolarizzazione e sussistono ritenute estere documentate, conviene valutare l'istanza di rimborso in base a quanto previsto dal D.Lgs. n.84/2005 art.10 e, se necessario, ricorrere giurisdizionalmente per ottenere il rimborso.
  • La natura forfetaria o analitica del pagamento nella voluntary disclosure non impedisce il riconoscimento del rimborso delle ritenute estere; ciò che rileva è il rispetto delle regole comunitarie e convenzionali contro la doppia imposizione.
  • In casi analoghi è importante documentare il pagamento definitivo della ritenuta estera e la connessione del reddito all'anno d'imposta, e agire tempestivamente con istanze amministrative e, se occorre, con ricorsi giudiziari per far valere il diritto al rimborso.

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