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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune nei confronti della compagnia assicuratrice che aveva rilasciato una polizza fideiussoria a garanzia delle somme dovute da una società cooperativa per oneri di urbanizzazione connessi a una concessione edilizia. La compagnia oppose il decreto deducendo, tra l'altro, l'estinzione della garanzia per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., l'arbitrarietà dell'escussione per mancanza o contestazione dell'inadempimento dell'obbligazione principale, l'inesigibilità della garanzia e il diritto di surroga e regresso verso il debitore principale. Il tribunale rigettò l'opposizione e chiamò in garanzia la società debitrice principale; la corte d'appello confermò. La società chiamata in causa propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciò nullità della sentenza per asserita inesistenza o invalidità della notifica dell'atto di chiamata del terzo, sostenendo che nel fascicolo non vi fosse prova della regolare notificazione e che la sola attestazione del verbale non bastasse; con il secondo denunciò violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 354 c.p.c., assumendo che, mancando un valido processo nei suoi confronti, la corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice e non decidere nel merito, oltre a contestare la regolarità del contraddittorio e del riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il verbale di udienza fa piena prova delle attestazioni del pubblico ufficiale e che, se si vuole contestare la veridicità di quanto ivi attestato in ordine alla regolarità della notifica e alla dichiarazione di contumacia, è necessaria querela di falso; ha inoltre precisato che l'eventuale errore percettivo sul contenuto degli atti processuali avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione e non con il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e a dedurre un vizio riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo, non proponibile in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato come termine di decadenza/estinzione della garanzia fideiussoria, ma la decisione di legittimità non si pronuncia sul merito di tale eccezione perché il ricorso viene rigettato sui motivi processuali.

  • art. 648 c.p.c.

    È menzionato nel passaggio relativo alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del deposito in giudizio dell'atto notificato e della verifica compiuta dal giudice di primo grado.

  • art. 148 c.p.c.

    La Corte richiama la relazione di notifica come unico atto idoneo a fornire prova dell'avvenuta notificazione.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di udienza fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 327, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la mancanza della relata integra un difetto radicale della prova della notificazione, assimilabile alla non conoscenza del processo.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte ribadisce che opera solo nei casi tassativi di nullità della notificazione; quando sia prospettata l'inesistenza della notifica, il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice ma dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in relazione al contraddittorio e alla partecipazione delle parti necessarie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla regolarità del processo e del giudizio di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca formalmente per violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura è in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserito errore di fatto relativo alla notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte qualifica la doglianza come sostanzialmente riferibile all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per escludere la proponibilità della censura in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prova della notificazione di un atto processuale richiede, in linea generale, la produzione della relata di notifica; il verbale di udienza può fare piena prova solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o verificato, non della validità sostanziale del documento se questa venga specificamente contestata con gli strumenti processuali appropriati.
  • La contestazione della veridicità di un verbale di udienza o delle attestazioni ivi contenute non può essere proposta con il solo ricorso per cassazione quando sia necessaria la querela di falso per superare la fede privilegiata dell'atto pubblico.
  • L'errore percettivo del giudice sul contenuto materiale degli atti processuali, se decisivo, integra un vizio deducibile con revocazione e non con il ricorso per cassazione.
  • Quando la doglianza investe in realtà la valutazione del materiale istruttorio o l'omesso esame di un fatto decisivo, pur essendo formalmente prospettata come violazione di legge, la censura è inammissibile se si traduce in un tentativo di rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • La disciplina dell'art. 354 c.p.c. è di stretta interpretazione: la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma; se il vizio riguarda l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, non disporre la rimessione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può utilizzare la violazione di legge come veicolo per introdurre censure che mirano sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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